Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 26/07/1982 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni [...] |
Art. 2. In attesa della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra di Palermo nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle [...] |
Art. 3. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni di cui 4.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e 3.000 milioni [...] |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.9.56 - L.R. 26 luglio 1982, n. 71.
Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.
(G.U.R. 31 luglio 1982, n. 33).
Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della
In attesa della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra di Palermo nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni di cui 4.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e 3.000 milioni per le finalità dell'art. 2, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.