§ 2.9.33 - L.R. 29 ottobre 1970, n. 46.
Concessione di un assegno vitalizio alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia e rivalutazione dell'assegno vitalizio alla signora Serio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:29/10/1970
Numero:46


Sommario
Art. 1.      E' concesso alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, nata a Tusa il 30 gennaio 1924, un assegno vitalizio nella misura di lire 600.000 annue da corrispondersi in 12 mensilità e con [...]
Art. 2.      L'assegno vitalizio concesso alla signora Serio Francesca vedova Carnevale con L.R. 31 maggio 1960, n. 15 è elevato a L. 600.000 da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 1.
Art. 3.      La corresponsione degli assegni cessa di diritto nel caso in cui le beneficiarie dovessero contrarre matrimonio o dovesse venir meno il loro stato di bisogno.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 2.9.33 - L.R. 29 ottobre 1970, n. 46.

Concessione di un assegno vitalizio alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia e rivalutazione dell'assegno vitalizio alla signora Serio Francesca vedova Carnevale.

(G.U.R. 31 ottobre 1970, n. 48).

 

Art. 1.

     E' concesso alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, nata a Tusa il 30 gennaio 1924, un assegno vitalizio nella misura di lire 600.000 annue da corrispondersi in 12 mensilità e con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2.

     L'assegno vitalizio concesso alla signora Serio Francesca vedova Carnevale con L.R. 31 maggio 1960, n. 15 è elevato a L. 600.000 da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     La corresponsione degli assegni cessa di diritto nel caso in cui le beneficiarie dovessero contrarre matrimonio o dovesse venir meno il loro stato di bisogno.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

     All'onere ricadente negli esercizi futuri si fa fronte con parte del maggior gettito dell'imposta generale sull'entrata.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme finanziarie esaurite.