§ 2.9.12 - L.R. 2 marzo 1957, n. 21.
Collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso Aziende pubbliche e private.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:02/03/1957
Numero:21

§ 2.9.12 - L.R. 2 marzo 1957, n. 21.

Collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso Aziende pubbliche e private.

(G.U.R. 2 marzo 1957, n. 12).

 

(Abrogata dall'art. 14 della L.R. 7 maggio 1976, n. 60).