Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 12/11/1996 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88. |
Art. 5. Società a partecipazione pubblica costituite dalle Aziende unità sanitarie locali. |
Art. 6. Norma finanziaria per l'espletamento dei servizi socio- sanitari. |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 2.3.104 - L.R. 12 novembre 1996, n. 42.
Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.
(G.U.R. 16 novembre 1996, n. 56).
Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), della
1. Il ricorso all'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, previsto dall'articolo 3, lettera a), della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità dello stanziamento di parte corrente del Fondo sanitario regionale.
Art. 5. Società a partecipazione pubblica costituite dalle Aziende unità sanitarie locali. [2]
Art. 6. Norma finanziaria per l'espletamento dei servizi socio- sanitari.
1. Per l'espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. All'onere di lire 12.000 milioni ricadente a carico dell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1003 - di cui all'elenco 5.1 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
3. La spesa di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996.
[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996.
[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996.
[2] Modifica il comma 4, art. 3, della