§ 2.3.53 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 51.
Provvidenze in favore degli hanseniani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:10/12/1985
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Agli ammalati affetti dal morbo di Hansen è corrisposto, ad integrazione del sussidio a carico del Fondo regionale sanitario, di cui alla L. 31 marzo 1980, n. 126, con decorrenza dal 1° gennaio [...]
Art. 2.      L'assegno integrativo viene corrisposto con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su aperture di credito disposte in favore di quest'ultimo dall'Assessore regionale per [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio [...]


§ 2.3.53 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 51.

Provvidenze in favore degli hanseniani.

(G.U.R. 10 dicembre 1985, n. 55).

 

Art. 1.

     Agli ammalati affetti dal morbo di Hansen è corrisposto, ad integrazione del sussidio a carico del Fondo regionale sanitario, di cui alla L. 31 marzo 1980, n. 126, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, un assegno giornaliero integrativo di lire 10.000.

     Per ciascun familiare a carico è, altresì, corrisposto un assegno integrativo giornaliero di lire 11.000.

 

     Art. 2.

     L'assegno integrativo viene corrisposto con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su aperture di credito disposte in favore di quest'ultimo dall'Assessore regionale per la sanità, con l'obbligo di rendiconto.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985, codice pluriennale 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

     La spesa per gli esercizi successivi al 1985 sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.