§ 2.3.51 - L.R. 26 luglio 1985, n. 32.
Diritto allo studio per gli allievi che frequentino i corsi di formazione di cui alla L.R. 24 luglio 1978 n. 22.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:26/07/1985
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1985- 86, sono prorogati, con gli stessi limiti e con le medesime modalità, gli assegni di studio e le indennità previsti [...]
Art. 2.      I benefici di cui all'art. 1 sono estesi agli allievi che già frequentano nel corrente anno scolastico 1984-85 il primo anno dei corsi di formazione di cui alla citata L.R. 24 luglio 1978, n. [...]
Art. 3.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.51 - L.R. 26 luglio 1985, n. 32.

Diritto allo studio per gli allievi che frequentino i corsi di formazione di cui alla L.R. 24 luglio 1978 n. 22.

(G.U.R. 30 luglio 1985, n. 32).

 

Art. 1.

     Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1985- 86, sono prorogati, con gli stessi limiti e con le medesime modalità, gli assegni di studio e le indennità previsti dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 1978, n. 22, così come modificato e integrato dalle LL.RR. 6 gennaio 1981, n. 7 e 13 giugno 1984, n. 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di formazione.

 

     Art. 2.

     I benefici di cui all'art. 1 sono estesi agli allievi che già frequentano nel corrente anno scolastico 1984-85 il primo anno dei corsi di formazione di cui alla citata L.R. 24 luglio 1978, n. 22, con effetto dall'inizio dello stesso anno scolastico.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.