Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 26/07/1985 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1985- 86, sono prorogati, con gli stessi limiti e con le medesime modalità, gli assegni di studio e le indennità previsti [...] |
Art. 2. I benefici di cui all'art. 1 sono estesi agli allievi che già frequentano nel corrente anno scolastico 1984-85 il primo anno dei corsi di formazione di cui alla citata L.R. 24 luglio 1978, n. [...] |
Art. 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale. |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.3.51 - L.R. 26 luglio 1985, n. 32.
Diritto allo studio per gli allievi che frequentino i corsi di formazione di cui alla L.R. 24 luglio 1978 n. 22.
(G.U.R. 30 luglio 1985, n. 32).
Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1985- 86, sono prorogati, con gli stessi limiti e con le medesime modalità, gli assegni di studio e le indennità previsti dall'art. 10 della
I benefici di cui all'art. 1 sono estesi agli allievi che già frequentano nel corrente anno scolastico 1984-85 il primo anno dei corsi di formazione di cui alla citata
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.