§ 2.3.50 - L.R. 13 giugno 1984, n. 40.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 12 agosto 1980, n. 88, recante norme in materia di provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:13/06/1984
Numero:40


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Fino all'approvazione del piano triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, previsto dalla L.R. 18 aprile 1981, n. 68, nei confronti degli enti, associazioni ed istituti [...]
Art. 5.      I benefici spettanti agli allievi che frequentano i corsi di formazione previsti dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 1978, n. 22, sono prorogati nei confronti degli allievi che frequentano i corsi [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il fondo sanitario regionale.


§ 2.3.50 - L.R. 13 giugno 1984, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 12 agosto 1980, n. 88, recante norme in materia di provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta, e 24 luglio 1978, n. 22, recante norme in materia di formazione del personale sanitario non medico. Disposizioni in materia di enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap.

(G.U.R. 16 giugno 1984, n. 26).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     Fino all'approvazione del piano triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, previsto dalla L.R. 18 aprile 1981, n. 68, nei confronti degli enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore delle persone con handicap fisico o psichico, sulla base di convenzioni prorogate ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono per i ricoveri a tempo pieno anche di rette differenziate, in internato, le rette relative a tutti i soggetti assistiti in numero comunque non superiore a quattrocento unità per ciascun ente, associazione od istituto, sono corrisposte, a decorrere dal 1° gennaio 1984, nella stessa misura prevista per quelle differenziate.

     Continua ad applicarsi il secondo comma dell'art. 22 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68, e trova applicazione l'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 42.

 

     Art. 5.

     I benefici spettanti agli allievi che frequentano i corsi di formazione previsti dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 1978, n. 22, sono prorogati nei confronti degli allievi che frequentano i corsi già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge fino al completamento degli stessi.

     All'art. 10, primo comma, della sopracitata L.R. 24 luglio 1978, n. 22, come modificato dall'art. 1 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 7, le parole: «lire 6.000 per ogni giorno di effettiva presenza» sono sostituite con le parole: «lire 7.500 per ogni giorno di effettiva presenza».

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il fondo sanitario regionale.

 

 


[1] Sostituisce art. 2 L.R. 12 agosto 1980, n. 88.

[2] Modifica art. 5 L.R. 12 agosto 1980, n. 88.

[3] Modifica art. 6 L.R. 12 agosto 1980, n. 88.