Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 13/06/1984 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Fino all'approvazione del piano triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, previsto dalla L.R. 18 aprile 1981, n. 68, nei confronti degli enti, associazioni ed istituti [...] |
Art. 5. I benefici spettanti agli allievi che frequentano i corsi di formazione previsti dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 1978, n. 22, sono prorogati nei confronti degli allievi che frequentano i corsi [...] |
Art. 6. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il fondo sanitario regionale. |
§ 2.3.50 - L.R. 13 giugno 1984, n. 40.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 12 agosto 1980, n. 88, recante norme in materia di provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta, e 24 luglio 1978, n. 22, recante norme in materia di formazione del personale sanitario non medico. Disposizioni in materia di enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap.
(G.U.R. 16 giugno 1984, n. 26).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Fino all'approvazione del piano triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, previsto dalla
Continua ad applicarsi il secondo comma dell'art. 22 della
I benefici spettanti agli allievi che frequentano i corsi di formazione previsti dall'art. 10 della
All'art. 10, primo comma, della sopracitata
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il fondo sanitario regionale.
[1] Sostituisce art. 2
[2] Modifica art. 5
[3] Modifica art. 6