§ 2.3.48 - L.R. 6 maggio 1981, n. 89.
Norme per l'integrazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e per la concessione di un contributo straordinario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:06/05/1981
Numero:89


Sommario
Art. 1.      L'indennità di accompagnamento corrisposta dallo Stato in favore delle persone totalmente inabili, residenti nel territorio della Regione da almeno un anno alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, alle sezioni dell'AIAS (Associazione italiana [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10.000 milioni che saranno attribuiti al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della L.R. 2 gennaio [...]


§ 2.3.48 - L.R. 6 maggio 1981, n. 89.

Norme per l'integrazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e per la concessione di un contributo straordinario alle sezioni dell'Associazione italiana assistenza spastici.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     L'indennità di accompagnamento corrisposta dallo Stato in favore delle persone totalmente inabili, residenti nel territorio della Regione da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrata, per l'anno 1982, con un assegno di sostegno fino alla concorrenza dell'indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, giusta la tabella E, lett. a bis, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 l'assegno previsto dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1977, n. 76, è commisurato al 50% dell'indennità di accompagnamento spettante ai grandi invalidi di guerra.

     All'erogazione degli assegni provvedono i comuni imputandone l'onere alle assegnazioni di cui all'art. 19 della L. 2 gennaio 1979, n. 1.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, alle sezioni dell'AIAS (Associazione italiana assistenza spastici) in atto convenzionate un contributo straordinario per consentire la prosecuzione della gestione ordinaria e l'attività di riabilitazione.

     L'erogazione del predetto contributo alle singole sezioni AIAS è subordinata alla preventiva modifica dei rispettivi statuti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo la presenza di un rappresentante dell'Assessore regionale per la sanità e riservando nel proprio organo di amministrazione:

     - almeno la metà dei componenti alle famiglie dei soggetti portatori di handicap;

     - un terzo dei componenti, eventualmente arrotondato per difetto all'unità, al Comune sede della sezione che li designa attraverso elezione del Consiglio comunale, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.

     Lo statuto dovrà prevedere l'istituzione di un collegio sindacale composto da un rappresentante dell'Assessore regionale per la sanità, che lo presiede, un rappresentante del Comune sede della Associazione ed un rappresentante dell'Assemblea dei soci dell'Associazione.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10.000 milioni che saranno attribuiti al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, da assegnare ai Comuni con destinazione vincolata alla finalità dell'art. 1 della presente legge.

     Per le finalità dell'art. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 3.000 milioni, e, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

     All'onere di lire 3.000 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1982 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

 


[1] Modifica art. 22 L.R. 18 aprile 1981, n. 68.