§ 2.3.44 - L.R. 9 dicembre 1980, n. 130.
Provvidenze in favore dei massofisioterapisti ciechi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:09/12/1980
Numero:130


Sommario
Art. 1.      L'assessore regionale per la sanità autorizza le unità sanitarie locali dotate di stabilimento ospedaliero a istituire posti di massofisioterapia nella misura:
Art. 2.      I massofisioterapisti e i massaggiatori ciechi in servizio o assunti in applicazione della presente legge sono equiparati, agli effetti del trattamento giuridico ed economico, al terapista della [...]
Art. 3.      I massofisioterapisti in servizio o assunti in applicazione della presente legge osserveranno un orario lavorativo unico non superiore alle sei ore giornaliere.
Art. 4.      L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici del lavoro della Regione, è tenuto a vigilare sull'applicazione della presente legge.
Art. 5.      L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti-riservati ai massofisioterapisti ciechi e a tale riguardo istituisce un albo [...]
Art. 6.      Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle LL. 21 luglio 1961, n. 686 e 19 maggio 1971, n. 403.
Art. 7.      A tutto il personale non vedente assunto in conformità a disposizioni legislative regionali sono estesi i benefici di cui all'art. 5 della L.R. 7 maggio 1976, n. 60 e della L.R. 9 agosto 1980, [...]


§ 2.3.44 - L.R. 9 dicembre 1980, n. 130.

Provvidenze in favore dei massofisioterapisti ciechi.

(G.U.R. 13 dicembre 1980, n. 55).

 

Art. 1.

     L'assessore regionale per la sanità autorizza le unità sanitarie locali dotate di stabilimento ospedaliero a istituire posti di massofisioterapia nella misura:

     a) per gli ospedali ove il numero dei posti-letto è superiore a 120, una unità organica in più per ogni 150 posti-letto;

     b) per gli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 120, un posto, purché esista nell'ospedale un reparto di ortopedia.

     Alla copertura dei posti sono chiamati con precedenza i non vedenti che abbiano conseguito il diploma da una scuola per massofisioterapisti autorizzata dalla Regione Siciliana o dal Ministero della sanità.

     Il 50 per cento dei posti di massiofisioterapista presenti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, così come modificate ai sensi del primo comma, e nel caso di un solo posto, il posto stesso è riservato ai massiofisioterapisti ciechi [1].

 

     Art. 2.

     I massofisioterapisti e i massaggiatori ciechi in servizio o assunti in applicazione della presente legge sono equiparati, agli effetti del trattamento giuridico ed economico, al terapista della riabilitazione.

 

     Art. 3.

     I massofisioterapisti in servizio o assunti in applicazione della presente legge osserveranno un orario lavorativo unico non superiore alle sei ore giornaliere.

 

     Art. 4.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici del lavoro della Regione, è tenuto a vigilare sull'applicazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti-riservati ai massofisioterapisti ciechi e a tale riguardo istituisce un albo professionale dei massofisioterapisti.

     Art. 6.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle LL. 21 luglio 1961, n. 686 e 19 maggio 1971, n. 403.

 

     Art. 7.

     A tutto il personale non vedente assunto in conformità a disposizioni legislative regionali sono estesi i benefici di cui all'art. 5 della L.R. 7 maggio 1976, n. 60 e della L.R. 9 agosto 1980, n. 79.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 9 L.R. 28 marzo 1986, n. 16.