Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 09/12/1980 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. L'assessore regionale per la sanità autorizza le unità sanitarie locali dotate di stabilimento ospedaliero a istituire posti di massofisioterapia nella misura: |
Art. 2. I massofisioterapisti e i massaggiatori ciechi in servizio o assunti in applicazione della presente legge sono equiparati, agli effetti del trattamento giuridico ed economico, al terapista della [...] |
Art. 3. I massofisioterapisti in servizio o assunti in applicazione della presente legge osserveranno un orario lavorativo unico non superiore alle sei ore giornaliere. |
Art. 4. L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici del lavoro della Regione, è tenuto a vigilare sull'applicazione della presente legge. |
Art. 5. L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti-riservati ai massofisioterapisti ciechi e a tale riguardo istituisce un albo [...] |
Art. 6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle LL. 21 luglio 1961, n. 686 e 19 maggio 1971, n. 403. |
Art. 7. A tutto il personale non vedente assunto in conformità a disposizioni legislative regionali sono estesi i benefici di cui all'art. 5 della L.R. 7 maggio 1976, n. 60 e della L.R. 9 agosto 1980, [...] |
§ 2.3.44 - L.R. 9 dicembre 1980, n. 130.
Provvidenze in favore dei massofisioterapisti ciechi.
(G.U.R. 13 dicembre 1980, n. 55).
L'assessore regionale per la sanità autorizza le unità sanitarie locali dotate di stabilimento ospedaliero a istituire posti di massofisioterapia nella misura:
a) per gli ospedali ove il numero dei posti-letto è superiore a 120, una unità organica in più per ogni 150 posti-letto;
b) per gli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 120, un posto, purché esista nell'ospedale un reparto di ortopedia.
Alla copertura dei posti sono chiamati con precedenza i non vedenti che abbiano conseguito il diploma da una scuola per massofisioterapisti autorizzata dalla Regione Siciliana o dal Ministero della sanità.
Il 50 per cento dei posti di massiofisioterapista presenti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, così come modificate ai sensi del primo comma, e nel caso di un solo posto, il posto stesso è riservato ai massiofisioterapisti ciechi [1].
I massofisioterapisti e i massaggiatori ciechi in servizio o assunti in applicazione della presente legge sono equiparati, agli effetti del trattamento giuridico ed economico, al terapista della riabilitazione.
I massofisioterapisti in servizio o assunti in applicazione della presente legge osserveranno un orario lavorativo unico non superiore alle sei ore giornaliere.
L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici del lavoro della Regione, è tenuto a vigilare sull'applicazione della presente legge.
L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti-riservati ai massofisioterapisti ciechi e a tale riguardo istituisce un albo professionale dei massofisioterapisti.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle L
A tutto il personale non vedente assunto in conformità a disposizioni legislative regionali sono estesi i benefici di cui all'art. 5 della
[1] Articolo così sostituito con art. 9