§ 2.3.30 - L.R. 18 marzo 1977, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:18/03/1977
Numero:15


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Norma transitoria).
Art. 8.      Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 9.      La L.R. 29 dicembre 1976, n. 88, recante norme integrative della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera, è abrogata.
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.3.30 - L.R. 18 marzo 1977, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(G.U.R. 23 marzo 1977, n. 12).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     Le domande di iscrizione al ruolo regionale presentate oltre i termini previsti dal settimo comma dell'art. 21 della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, sono fatte salve e producono, con efficacia dalla relativa data di presentazione, tutti gli effetti previsti dallo stesso art. 21.

     Ai fini della decorrenza dei contributi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     Fino al 30 giugno 1977 la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 17 è validamente prodotta anche se presentata oltre i termini ivi indicati.

 

     Art. 8.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni i bilancio.

 

     Art. 9.

     La L.R. 29 dicembre 1976, n. 88, recante norme integrative della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera, è abrogata.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Aggiunge art. 5 bis alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27.

[2] Modifica art. 14 L.R. 3 giugno 1975, n. 27.

[3] Modifica art. 21 L.R. 3 giugno 1975, n. 27.

[4] Modifica art. 22 L.R. 3 giugno 1975, n. 27.

[5] Modifica art. 24 L.R. 3 giugno 1975, n. 27.