Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 03/06/1975 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 3. Qualora per la pericolosità della promiscuità o per l'avvio o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda opportuno o necessario provvedere al ricovero dei figli degli [...] |
§ 2.3.24 - L.R. 3 giugno 1975, n. 39.
Provvidenze in favore degli hanseniani.
(G.U.R. 4 giugno 1975, n. 24).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [1]
Qualora per la pericolosità della promiscuità o per l'avvio o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda opportuno o necessario provvedere al ricovero dei figli degli hanseniani in istituti, questi dovranno essere liberamente scelti dalla famiglia dell'interessato. Le relative spese sono a carico della Regione.
L'Assessorato regionale degli enti locali provvede al ricovero su istanza dell'interessato corredata da un certificato rilasciato dal medico provinciale in cui si attesti che il ricoverando è esente dal morbo di Hansen.
Ogni sei mesi il medico provinciale competente effettuerà sul ricoverato adeguate visite di controllo.
Artt. 4. - 5.
(Omissis) [2].
[1] Articoli abrogati con art. 3
[2] Articoli abrogati con art. 3