§ 2.1.106 - L.R. 9 ottobre 2008, n. 10.
Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:09/10/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Conferenza
Art. 2.  Composizione
Art. 3.  Competenze
Art. 4.  Modalità di funzionamento
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.1.106 - L.R. 9 ottobre 2008, n. 10.

Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

(G.U.R. 17 ottobre 2008, n. 48)

 

Art. 1. Istituzione della Conferenza

1. In attuazione del comma 2 bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, presso l’Assessorato regionale della sanità, è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, con funzioni di indirizzo e programmazione in materia sanitaria e sociale.

 

     Art. 2. Composizione

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è così composta:

a) dall’Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che la presiede;

b) dall’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o suo delegato;

c) dai Presidenti delle conferenze dei sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale delle Aziende unità sanitarie locali;

d) da un rappresentante dell’Associazione regionale dei comuni siciliani - A.N.C.I. Sicilia;

e) da un rappresentante dell’Unione delle province regionali siciliane.

2. I componenti della Conferenza restano in carica fino a quando conservano il rispettivo titolo di rappresentanza.

3. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 6 e 7 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza è integrata, ai sensi del predetto comma 7, con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda.

4. La Conferenza può decidere di sentire, su materie e temi specifici, i rappresentanti di enti, categorie, associazioni o movimenti comunque interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno. La Conferenza può avvalersi altresì della collaborazione, a titolo gratuito, di esperti nelle materie di propria competenza.

5. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. Eventuali spese per missioni saranno regolate secondo l’ordinamento degli enti di appartenenza.

 

     Art. 3. Competenze

1. La Conferenza esprime parere obbligatorio sul progetto del Piano sanitario regionale eventualmente formulando osservazioni e proposte. Il parere si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.

2. La Conferenza altresì:

a) partecipa alla verifica della realizzazione dei piani attuativi locali delle aziende ospedaliere;

b) esprime parere nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

c) esprime parere obbligatorio, con le modalità di cui al comma precedente, sui programmi regionali di edilizia sanitaria e dotazioni tecnologiche connessi con l’attuazione del Piano sanitario regionale;

d) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali vigenti.

3. Il parere di cui al comma 2, lettera b), si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla relativa richiesta.

 

     Art. 4. Modalità di funzionamento

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione adottato, su proposta dell’Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall’articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.