Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria: organizzazione |
Data: | 15/07/1950 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23, è sostituito il seguente: |
Art. 2 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 2.1.5 - L.R. 15 luglio 1950, n. 62.
Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23 sull'istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana.
(G.U.R. 17 luglio 1950, n. 26).
All'art. 8 della
(Omissis).
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.