§ 2.1.5 - L.R. 15 luglio 1950, n. 62.
Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23 sull'istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:15/07/1950
Numero:62


Sommario
Art. 1.      All'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23, è sostituito il seguente:
Art. 2      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.1.5 - L.R. 15 luglio 1950, n. 62.

Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23 sull'istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione siciliana.

(G.U.R. 17 luglio 1950, n. 26).

 

Art. 1.

     All'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.