Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 12/06/1978 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Tutti i consigli delle amministrazioni provinciali e dei comuni eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati, in conformità delle disposizioni degli articoli [...] |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque non compatibili con le norme previste dalla presente legge. |
§ 1.7.15 - L.R. 12 giugno 1978, n. 12.
Norme per l'effettuazione delle elezioni dei consigli dei liberi consorzi, comunali e di quartiere nella Regione siciliana.
(G.U.R. 17 giugno 1978, n. 26).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
Tutti i consigli delle amministrazioni provinciali e dei comuni eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati, in conformità delle disposizioni degli articoli precedenti, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno, ed in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno successivo se eletti nel secondo semestre dell'anno.
(Omissis) [5].
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque non compatibili con le norme previste dalla presente legge.
[1] Articoli abrogati dall'art. 5
[2] Modifica art. 56 T.U. 20 agosto 1960, n. 3.
[3] Modifica art. 169 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[4] Modifica art. 9
[5] Sostituisce art. 19