§ 1.7.15 - L.R. 12 giugno 1978, n. 12.
Norme per l'effettuazione delle elezioni dei consigli dei liberi consorzi, comunali e di quartiere nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:12/06/1978
Numero:12


Sommario
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Tutti i consigli delle amministrazioni provinciali e dei comuni eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati, in conformità delle disposizioni degli articoli [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque non compatibili con le norme previste dalla presente legge.


§ 1.7.15 - L.R. 12 giugno 1978, n. 12.

Norme per l'effettuazione delle elezioni dei consigli dei liberi consorzi, comunali e di quartiere nella Regione siciliana.

(G.U.R. 17 giugno 1978, n. 26).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Tutti i consigli delle amministrazioni provinciali e dei comuni eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati, in conformità delle disposizioni degli articoli precedenti, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno, ed in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno successivo se eletti nel secondo semestre dell'anno.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque non compatibili con le norme previste dalla presente legge.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 5 L.R. 4 maggio 1979, n. 74.

[2] Modifica art. 56 T.U. 20 agosto 1960, n. 3.

[3] Modifica art. 169 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[4] Modifica art. 9 L.R. 11 dicembre 1976, n. 84.

[5] Sostituisce art. 19 L.R. 11 dicembre 1976, n. 84.