§ 1.7.5 - L.R. 4 agosto 1960, n. 34.
Estensione della facoltà prevista dalla L. 3 aprile 1956, n. 22 alle spese per le elezioni amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:04/08/1960
Numero:34


Sommario
Art. 1.      La facoltà di concedere anticipazioni alle amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della L. 3 aprile 1956, n. 22, è estesa alle spese per le elezioni amministrative e per un ammontare [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.7.5 - L.R. 4 agosto 1960, n. 34.

Estensione della facoltà prevista dalla L. 3 aprile 1956, n. 22 alle spese per le elezioni amministrative.

(G.U.R. 10 agosto 1960, n. 33).

 

Art. 1.

     La facoltà di concedere anticipazioni alle amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della L. 3 aprile 1956, n. 22, è estesa alle spese per le elezioni amministrative e per un ammontare di lire 200.000 per sezione elettorale nel caso di contemporaneità di elezioni, e di lire 150.000 nel caso di sole elezioni provinciali o comunali [1].

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 L.R. 4 giugno 1970, n. 9.