Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 04/08/1960 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. La facoltà di concedere anticipazioni alle amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della L. 3 aprile 1956, n. 22, è estesa alle spese per le elezioni amministrative e per un ammontare [...] |
Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.7.5 - L.R. 4 agosto 1960, n. 34.
Estensione della facoltà prevista dalla L. 3 aprile 1956, n. 22 alle spese per le elezioni amministrative.
(G.U.R. 10 agosto 1960, n. 33).
La facoltà di concedere anticipazioni alle amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 7