§ 1.6.91 - L.R. 5 dicembre 1991, n. 46.
Integrazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:05/12/1991
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione [...]
Art. 2.      1. L'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.91 - L.R. 5 dicembre 1991, n. 46.

Integrazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale».

(G.U.R. n. 58 del 10 dicembre 1991).

 

Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale», è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale», è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.