§ 1.6.87 - L.R. 12 agosto 1989, n. 17.
Costituzione delle nuove province regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:12/08/1989
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, [...]
Art. 2.      1. La prima elezione dei consigli delle province regionali costituite ai sensi della presente legge avrà luogo nel turno ordinario di elezioni amministrative dell'anno 1990.
Art. 3.      1. Fino all'emanazione della nuova disciplina per l'elezione dei consigli delle province regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e [...]


§ 1.6.87 - L.R. 12 agosto 1989, n. 17.

Costituzione delle nuove province regionali.

(G.U.R. n. 40 del 19 agosto 1989).

 

Art. 1.

     1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, risultanti dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle omonime amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi.

 

     Art. 2.

     1. La prima elezione dei consigli delle province regionali costituite ai sensi della presente legge avrà luogo nel turno ordinario di elezioni amministrative dell'anno 1990.

     2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, l'elezione del consiglio della provincia regionale avrà luogo al primo turno elettorale utile.

 

     Art. 3.

     1. Fino all'emanazione della nuova disciplina per l'elezione dei consigli delle province regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modifiche, avendo riferimento, per la determinazione del numero dei consiglieri spettante a ciascun collegio elettorale, alla composizione dei consigli prevista dall'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.