§ 1.4.159 - L.R. 31 maggio 2005, n. 6.
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:31/05/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Piano straordinario. Finalità.
Art. 2.  Personale in posizione di comando.
Art. 3.  Attrezzature in comodato.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 1.4.159 - L.R. 31 maggio 2005, n. 6.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità.

(G.U.R. 3 giugno 2005, n. 24).

 

Art. 1. Piano straordinario. Finalità.

     1. Per concorrere alla piena affermazione, nell'ambito della Regione, dei principi di legalità e giustizia, il Presidente della Regione predispone un piano straordinario di interventi in risorse umane e materiali, a favore dell'Amministrazione della giustizia ordinaria e delle giurisdizioni speciali nonché delle Avvocature distrettuali dello Stato, operanti nel territorio della Regione, che ne facciano apposita richiesta ai sensi della presente legge.

 

     Art. 2. Personale in posizione di comando.

     1. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato al personale ed ai servizi generali competente ad avviare il connesso e preliminare atto d'interpello, valevole ai fini della presente legge, determina con proprio decreto a validità triennale il numero dei dipendenti del comparto dell'Amministrazione regionale centrale e periferica, suddiviso per categoria, da inserire in un apposito contingente configurato su base provinciale, da porre in posizione di comando presso gli uffici di cui all'articolo 1.

     2. Nel predetto contingente sono inseriti i dipendenti dell'Amministrazione regionale che presentino le relative istanze al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione che ne cura l'assegnazione agli uffici interessati, nell'osservanza delle procedure indicate al comma 3.

     3. I singoli provvedimenti di comando, della durata di un anno e rinnovabili, sono disposti, con l'assenso del dipendente, previa richiesta dei capi degli uffici degli Organi delle giurisdizioni speciali e delle Avvocature distrettuali dello Stato indicante il numero delle unità e la tipologia di mansioni da affidare. Sino all'attuazione del decentramento del Ministero della giustizia per gli uffici dell'Amministrazione della giustizia ordinaria la richiesta è presentata dal Presidente della Corte d'Appello o dal Procuratore generale. In relazione alla peculiarità di talune funzioni, caratterizzate dall'elemento fiduciario, è ammessa la richiesta nominativa. E' sempre possibile dare corso alla revoca anticipata del comando, a seguito di richiesta dell'Amministrazione presso cui il comandato presta servizio.

     4. Il dipendente regionale in posizione di comando ai sensi del comma 3 mantiene il trattamento giuridico ed economico di provenienza, che resta a carico della Regione, con esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni destinatarie.

     5. La contrattazione collettiva regionale disciplina, al fine del trattamento economico accessorio, le particolari posizioni dei dipendenti comandati ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 3. Attrezzature in comodato.

     1. Gli organi individuati all'articolo 2, comma 3, segnalano al competente dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione le attrezzature, anche tecnologiche, o i servizi di cui siano temporaneamente sprovvisti o di cui siano non adeguatamente forniti e che reputino necessari per garantire il funzionale espletamento delle attività di istituto.

     2. Il dirigente generale preposto al medesimo dipartimento, sulla base delle richieste di cui al comma 1, adotta un piano straordinario per l'acquisizione delle attrezzature o dei servizi necessari. Tramite stipula di apposito atto convenzionale con gli organi richiedenti viene stabilita la successiva assegnazione in comodato d'uso gratuito delle attrezzature, rispettando, per quanto possibile, le priorità da questi segnalate.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità dell'articolo 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si provvede quanto a 200 migliaia con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 e quanto a 800 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 1.1.2.6.99, capitolo 500006 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.