Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 presidente - giunta - assessorati |
Data: | 09/08/1948 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Fermo restando quanto disposto dal 1 comma dell'art. 9 dello Statuto della Regione, l'ultimo capoverso dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. [...] |
Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 1.3.18 - L.R. 9 agosto 1948, n. 38.
Modifica al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947 n. 204.
(G.U.R. 13 agosto 1948, n. 33).
Fermo restando quanto disposto dal 1 comma dell'art. 9 dello Statuto della Regione, l'ultimo capoverso dell'art. 11 del
Ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, gli Assessori supplenti, con decreto del Presidente dalla Regione, possono essere destinati a singoli rami della Amministrazione.
In tal caso, oltre alle funzioni previste dal comma precedente, esercitano le attribuzioni che saranno loro delegate, rispettivamente, dal Presidente per i servizi relativi alla Presidenza o dagli Assessori effettivi per i servizi di loro competenza.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.