§ 1.3.18 - L.R. 9 agosto 1948, n. 38.
Modifica al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947 n. 204.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:09/08/1948
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Fermo restando quanto disposto dal 1 comma dell'art. 9 dello Statuto della Regione, l'ultimo capoverso dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.3.18 - L.R. 9 agosto 1948, n. 38.

Modifica al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947 n. 204.

(G.U.R. 13 agosto 1948, n. 33).

 

Art. 1.

     Fermo restando quanto disposto dal 1 comma dell'art. 9 dello Statuto della Regione, l'ultimo capoverso dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, è sostituito dal seguente: "Gli Assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di altri impedimenti".

     Ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, gli Assessori supplenti, con decreto del Presidente dalla Regione, possono essere destinati a singoli rami della Amministrazione.

     In tal caso, oltre alle funzioni previste dal comma precedente, esercitano le attribuzioni che saranno loro delegate, rispettivamente, dal Presidente per i servizi relativi alla Presidenza o dagli Assessori effettivi per i servizi di loro competenza.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.