Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 14/09/1987 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Principi generali). |
Art. 2. (Rifiuti soggetti a valorizzazione specifica). |
Art. 3. (Piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti). |
Art. 4. (Campagna di sensibilizzazione ambientale). |
Art. 5. (Contributi per la raccolta differenziata). |
Art. 6. (Localizzazione dei centri di raccolta). |
Art. 7. (Contributi alle imprese). |
Art. 8. (Contributi per l'ammodernamento degli impianti). |
Art. 9. (Istruttoria. Cumulabilità dei contributi). |
Art. 10. (Relazione annuale). |
Art. 11. (Omissis) |
§ 4.5.20 - L.R. 14 settembre 1987, n. 41.
Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica.
Art. 1. (Principi generali).
La Regione autonoma della Sardegna promuove le attività di recupero, di riciclaggio e di riutilizzo dei rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione delle risorse locali, secondo quanto disposto dal
Art. 2. (Rifiuti soggetti a valorizzazione specifica).
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con gli Assessori dell'industria e dell'artigianato, turismo e commercio approva una tabella dei rifiuti soggetti a valorizzazione specifica, indicando per ciascuno di essi il valore commerciale medio, espresso in lire per chilogrammo.
Sono ricompresi in tale tabella i materiali di scarto urbano ed industriali suscettibili di trovare una precisa utilizzazione, da definirsi nella medesima tabella, quali materie seconde o prodotti intermedi, ovvero in luogo di altri materiali reperibili sul mercato.
La tabella è aggiornata, integrata e/o modificata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con gli Assessori dell'industria e dell'artigianato, turismo e commercio.
I materiali elencati nella tabella ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, non debbono in nessun caso presentare il rischio di rilasciare, in relazione alle modalità di manipolazione o al tipo di utilizzo, sostanze o materie la cui concentrazione sia tale da presentare pericolo per la salute o per l'ambiente.
I materiali elencati nella tabella di cui al comma precedente, in quanto soddisfano alle caratteristiche di chiara e precisa utilizzazione e a tutti gli effetti valorizzati, non sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti.
I materiali compresi nella tabella non venduti ad utilizzatori ma smaltiti come rifiuti, sono soggetti alla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
Art. 3. (Piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti).
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, approva il piano regionale per la raccolta differenziata dei materiali indicati nella tabella di cui al precedente articolo.
Il piano individua i soggetti che possono espletare l'attività di raccolta differenziata e definisce altresì, nel rispetto della salute pubblica, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici, i criteri per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e per il deposito temporaneo di tali rifiuti e individua le aree destinate al deposito temporaneo dei medesimi sulla base dei progetti predisposti, dalle amministrazioni comunali o dai consorzi di enti locali che intendano beneficiare delle provvidenze di cui al successivo art. 5 e ne facciano esplicita richiesta all'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i soggetti interessati non provvedano nei termini suindicati l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre il piano sopra richiamato.
Art. 4. (Campagna di sensibilizzazione ambientale).
L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione ambientale sulle problematiche connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti al fine di conseguire un uso razionale delle risorse ancora contenute nei rifiuti e ottimizzare la ricaduta derivante dall'applicazione del piano regionale per la raccolta differenziata.
Art. 5. (Contributi per la raccolta differenziata).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i progetti presentati dai soggetti individuati dal piano regionale per la raccolta differenziata quali realizzatori e/o gestori dei servizi di raccolta differenziata di materiali di cui al precedente art. 2.
Sono ammessi al finanziamento l'acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature idonei per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti, nonché l'acquisizione e l'allestimento di aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti medesimi, unitamente alle opere collaterali necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito.
Il finanziamento è concesso altresì per Ia copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dei servizi di raccolta in concessione.
I progetti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere trasmessi all'Assessorato della difesa dell'ambiente entro tre mesi dall'approvazione del piano regionale per la raccolta differenziata.
I finanziamenti sono concessi con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma di ripartizione. I beneficiari sono tenuti ad uniformarsi, pena la revoca del finanziamento, ai criteri stabiliti nel piano ed alle conseguenti direttive dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
Art. 6. (Localizzazione dei centri di raccolta).
La localizzazione dei depositi dei materiali di cui all'art. 2, nelle aree individuate dal piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti, è soggetta al nulla osta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.
La richiesta di nulla osta da parte dei soggetti interessati dovrà essere corredata da un progetto contenente l'illustrazione delle caratteristiche del deposito, nonché le modalità di svolgimento delle attività cui il deposito è destinato in relazione allo stoccaggio ed alla preparazione dei rifiuti per i processi di trasformazione o di riutilizzo.
Art. 7. (Contributi alle imprese). [1]
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione e ricompresi nella tabella di cui all'articolo 2, un contributo integrativo il cui ammontare non può superare il valore commerciale medio indicato nella predetta tabella o comunque in sede di prima applicazione in lire 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.
Sono ammesse al contributo anche le imprese di cui al precedente comma che operino trattamenti parziali purchè i rifiuti trattati trovino impiego, con la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati, in imprese industriaili o artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna.
Le imprese che operano i trattamenti parziali sui rifiuti, devono dimostrare di avere ceduto ad imprese industriali od artigiane, aventi sede ed impianti in Sardegna, i rifiuti trattati per la loro trasformazione in prodotti finiti o semilavorati.
Nel caso di richiesta di contributo da parte di più imprese che trattino o trasformino il medesimo rifiuto, viene data preferenza nella concessione del contributo a quella che effettua anche la trasformazione del rifiuto stesso, con i propri impianti in Sardegna, in prodotti finiti o semilavorati.
Sono inoltre ammesse al contributo le imprese industriali ed artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna, che trattino carcasse di autoveicoli e rifiuti metallici ingombranti, operando trattamenti di frantumazione, separazione ed arricchimento delle frazioni metalliche ferrose e non terrose allo scopo di favorirne la specifica valorizzazione [2].
La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell'industria e del turismo, artigianato e commercio fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chi chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella prevista all'articolo 2.
Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori regionali dell'industria e del turismo, artigianato e commercio secondo le rispettive competenze ed è corrisposto in ratei semestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità, i fornitori, ed il costo dei rifiuti acquistati, nonchè la quantità, gli utilizzatori dei materiali trasformati ed il relativo costo di trasformazione.
La richiesta di contributi deve essere corredata da una relazione tecnica, concernente l'illustrazione delle caratteristiche dei cicli di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, tale da attestare la conformità dei trattamenti con la normativa vigente in materia, nonchè con le disposizioni a tutela della salute e dell'ambiente.
Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni richiamate nel precedente comma comporta la revoca e la restituzione del contributo.
Art. 8. (Contributi per l'ammodernamento degli impianti).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane contributi in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali di cui all'art. 2, nonché per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche, e/o la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi.
Il contributo non può superare il 35% delle spese ammesse in relazione all'acquisto di macchinari e di attrezzature e sarà corrisposto con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori dell'industria o del turismo, commercio e artigianato, secondo le rispettive competenze, in via anticipata per il 50% dietro presentazione del piano aziendale di ammodernamento e di trasformazione, e dei preventivi di spesa, per il restante 50% dietro presentazione dei consuntivi di spesa.
La mancata presentazione dei consuntivi di spesa comporta la revoca del beneficio e la restituzione di quanto percepito anticipatamente.
Art. 9. (Istruttoria. Cumulabilità dei contributi).
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con gli Assessori dell'industria e del turismo, commercio e artigianato stabilisce le direttive per la presentazione delle richieste di contributo di cui agli artt. 7 e 8 e per la relativa istruttoria.
I contributi di cui ai suddetti articoli sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalle norme statali o regionali entro i limiti da queste stabiliti.
Art. 10. (Relazione annuale).
La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali dell'ambiente, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio per gli interventi di rispettiva competenza, presentata annualmente alle Commissioni permanenti competenti in materia di tutela dell'ambente e di industria una relazione sull'attuazione della presente legge.
(Omissis) [3].
[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della
[3] Reca disposizioni finanziarie.