Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 lavori pubblici |
Data: | 23/03/1961 |
Numero: | 5 |
§ 4.3.12 - L.R. 23 marzo 1961, n. 5. [1]
Norme interpretative dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
Art. 1.
Sono da considerarsi edifici di culto, agli effetti dell'art. 1 della
Sono inoltre da considerarsi edifici di culto, agli effetti sopraddetti, i campanili e gli episcopi nonché i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese di cui al comma precedente purché adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse.
Art. 2.
Sono da considerare edifici da destinare ad opere di beneficenza o assistenza, agli effetti dell'art. 1 della
Il predetto vincolo sarà effettuato con atto notarile da rendersi pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari o del beneficiario.
Art. 3.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della