Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 01/07/1991 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Norma transitoria |
Art. 2. Contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predispostiprima del 22 dicembre 1989 |
Art. 3. Disposizioni per i piani attuativi |
Art. 4. Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco |
Art. 5. Mancata determinazione sull’istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione |
Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 |
Art. 7. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. |
Art. 9. Modifiche dell’articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (condotta urbanistica) |
Art. 10. Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 |
Art. 11. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. |
Art. 12. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. |
Art. 13. Modifica del titolo VI della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. |
Art. 14. Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 |
Art. 15. Norma finanziaria. |
§ 4.1.24 - L.R. 1 luglio 1991, n. 20.
Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale».
TITOLO 1
(INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45)
Art. 1. Norma transitoria
1. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, compresi gli studi di disciplina delle zone turistiche, adottati dal Consiglio comunale entro il 21 dicembre 1989, seguono il procedimento di formazione stabilito per ciascuno di essi dalle disposizioni vigenti in materia alla suddetta data previo parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica.
2. Gli strumenti di cui al precedente comma sono comunque sottoposti per i loro contenuti alle norme di cui alla
3. Le norme di cui ai precedenti commi hanno validità un anno.
Art. 2. Contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predispostiprima del 22 dicembre 1989
1. I contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989, nonché per la predisposizione del Piano degli accessi pubblici al mare, previsto dall’articolo 29 della
Art. 3. Disposizioni per i piani attuativi
1. Per l’edificazione nelle zone omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.
2. Nelle zone omogenee A, prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonché quelli di ricostruzione sono subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all’intero isolato.
3. Uno o più proprietari qualora dimostrino l’impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.
Art. 4. Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco [1]
1. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’intervento sostitutivo.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.
3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’incarico, sentita la Commissione edilizia.
Art. 5. Mancata determinazione sull’istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione [2]
1. Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l’intervento sostitutivo.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l’Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.
3. Scaduto infruttuosamente detto termine, l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto alla nomina di un Commissario ad acta che provvede a convocare, entro 60 giorno dal ricevimento dell’incarico, il Consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.
4. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine di 30 giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei 10 giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvede, entro 60 giorni dal ricevimento dell’incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opere di un notaio libero professionista.
TITOLO 2
(MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45)
Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
"3. I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:
a) per l’intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;
b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431.
Essi possono, altresì , essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali".
Art. 7. Modifica dell’articolo 13 della
1. Al primo comma dell’articolo 13 della
"c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella
Il nulla osta della Giunta regionale, relativo alle opere alberghiere ricettive, così come definite nella
Art. 8. Modifica dell’articolo 19 della
1. All’articolo 19, primo comma, della
"1) il Regolamento edilizio".
Art. 9. Modifiche dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
- il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica".
- il terzo comma, lettera b), è così integrato:
"b) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza in scienze agrarie o forestali o geologia".
Art. 10. Modifiche dell’articolo 30 della
1. L’articolo 30 della
- al primo comma, lettera a), le parole "urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche" sono sostituite dalle parole "materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche connesse";
- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente
"3. La Sezione di cui al comma precedente per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Servizio urbanistica dell’Assessorato regionale competente";
- al terzo comma, lettera a), le parole "urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche" sono sostituite dalle parole "materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche connesse";
- dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"5. La Sezione di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Settore circoscrizionale del Servizio urbanistica dell’Assessorato regionale competente".
Art. 11. Modifica dell’articolo 31 della
1. All’articolo 31 della
"b) i Settori circoscrizionali del Servizio urbanistica e del Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, alle dipendenze dell’Assessorato regionale dell’Urbanistica".
Art. 12. Modifica dell’articolo 32 della
1. All’articolo 32 della
Art. 13. Modifica del titolo VI della
1. La rubrica del titolo VI della
Art. 14. Modifica dell’articolo 41 della
1. All’articolo 41 della
"3. I benefici di cui ai precedenti commi sono erogati a favore dei Comuni anche allo scopo di favorire il funzionamento delle condotte urbanistiche".
Art. 15. Norma finanziaria.
1. Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 si fa fronte con le risorse già destinate alla concessione delle provvidenze previste dall’articolo 41 della
2. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 della presente legge sono valutate in annue lire 36.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1992 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
3. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30,
L. 36.0000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla
In aumento
02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale(
L. 33.000.000
Capitolo 02023 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
L. 3.000.000
04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI
Capitolo 04159
(Denominazione variata) - Contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali e l’adeguamento degli stessi alla pianificazione regionale (art. 41,
[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della