§ 3.4.53 - L.R. 7 agosto 2007, n. 6.
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:07/08/2007
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1997
Art. 2.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997
Art. 3.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997
Art. 4.  Norma finanziaria


§ 3.4.53 - L.R. 7 agosto 2007, n. 6.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.

(B.U. 11 agosto 2007, n. 26)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1997

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, è sostituito dal seguente:

“2. A tal fine la Regione:

a) istituisce l’albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l’attività da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;

b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;

c) favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all’albo regionale di cui al punto a);

d) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di conservazione e restauro del materiale storico e documentario.".

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997

     1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il contributo per ogni singola attività o iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse le spese fisse e di gestione.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell’80 per cento in via anticipativa ed il restante 20 per cento di etro presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all’esercizio finanziario di competenza. All’erogazione dei contributi si provvede con determinazione del direttore del servizio dell’Assessorato competente in attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società di mutuo soccorso avente diritto.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997

     1. L’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso)

1. Per le finalità della presente legge la Giunta regionale sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. Il Centro ha natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.

2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità:

a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;

b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso della Sardegna e per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà; a tale scopo partecipa a tutte le attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari.".

 

     Art. 4. Norma finanziaria

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 annui.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

Strategia 05 - Funzione obiettivo 03

UPB S05.03.005

Finanziamenti per attività socio-assistenziali

2007 euro 200.000

2008 euro 200.000

2009 euro 200.000

2010 euro 200.000

in diminuzione

Strategia 08 - Funzione obiettivo 01

UPB S08.01.001

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2007 euro 200.000

2008 euro 200.000

2009 euro 200.000

2010 euro 200.000

Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

     3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.