Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 cultura e informazione |
Data: | 03/10/1952 |
Numero: | 26 |
§ 3.4.2 - L.R. 3 ottobre 1952, n. 26. [1]
Istituzione di centri di lettura.
Art. 1.
Allo scopo di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire centri di lettura, collegati alle scuole elementari e popolari, nei Comuni ove non esistono centri di lettura istituiti dallo Stato.
Art. 2.
I centri saranno ripartiti fra le province sarde, sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli studi.
La ripartizione dei Centri spetta all'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.
Art. 3.
La spesa annuale per ogni centro di lettura non può superare le lire 100.000 e sarà ripartita dall'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione come segue:
- il 60 per cento per acquisto di libri e pubblicazioni periodiche;
- il 30 per cento per compenso forfettario all'insegnante;
- il 10 per cento per indennità di vigilanza al Direttore didattico per spese d'ufficio al Provveditore agli studi, per indennità di ispezione all'Ispettore scolastico.
I fondi occorrenti per il finanziamento saranno messi a disposizione dei Provveditori agli studi che dovranno presentare rendiconto
Art. 4.
La scelta dei libri di testo e delle pubblicazioni cadrà, di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernenti la Regione sarda e su quelli di carattere professionale.
Tale scelta dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.
Art. 5.
I libri sono presi in carico dall'insegnante addetto al centro di lettura, il quale ne risponde secondo le norme vigenti per le biblioteche scolastiche.
Art. 6.
I libri sono di proprietà dell'Amministrazione regionale; in caso di chiusura di un centro l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione ne dispone la distribuzione ad altri centri e biblioteche.
Art. 7.
Le spese fanno carico al capitolo 91 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
[1] Abrogata dall'art. 4 della