§ 3.4.2 - L.R. 3 ottobre 1952, n. 26.
Istituzione di centri di lettura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:03/10/1952
Numero:26

§ 3.4.2 - L.R. 3 ottobre 1952, n. 26. [1]

Istituzione di centri di lettura.

 

Art. 1.

     Allo scopo di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire centri di lettura, collegati alle scuole elementari e popolari, nei Comuni ove non esistono centri di lettura istituiti dallo Stato.

 

Art. 2.

     I centri saranno ripartiti fra le province sarde, sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli studi.

     La ripartizione dei Centri spetta all'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

 

Art. 3.

     La spesa annuale per ogni centro di lettura non può superare le lire 100.000 e sarà ripartita dall'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione come segue:

     - il 60 per cento per acquisto di libri e pubblicazioni periodiche;

     - il 30 per cento per compenso forfettario all'insegnante;

     - il 10 per cento per indennità di vigilanza al Direttore didattico per spese d'ufficio al Provveditore agli studi, per indennità di ispezione all'Ispettore scolastico.

     I fondi occorrenti per il finanziamento saranno messi a disposizione dei Provveditori agli studi che dovranno presentare rendiconto

 

Art. 4.

     La scelta dei libri di testo e delle pubblicazioni cadrà, di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernenti la Regione sarda e su quelli di carattere professionale.

     Tale scelta dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

 

Art. 5.

     I libri sono presi in carico dall'insegnante addetto al centro di lettura, il quale ne risponde secondo le norme vigenti per le biblioteche scolastiche.

 

Art. 6.

     I libri sono di proprietà dell'Amministrazione regionale; in caso di chiusura di un centro l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione ne dispone la distribuzione ad altri centri e biblioteche.

 

Art. 7.

     Le spese fanno carico al capitolo 91 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.