§ 3.3.44 - L.R. 7 giugno 1989, n. 28.
Norme sui rimborsi spese ai componenti del Consiglio di amministrazione degli E.R.S.U. - Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:07/06/1989
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Il personale dipendente degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti con legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai [...]


§ 3.3.44 - L.R. 7 giugno 1989, n. 28.

Norme sui rimborsi spese ai componenti del Consiglio di amministrazione degli E.R.S.U. - Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, concernente: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna».

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Il personale dipendente degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti con legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), ai fini del trattamento di pensione, e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza.

     2. Per la ricongiunzione presso la CPDEL, ai fini del trattamento di pensione, del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica l'art. 2, quarto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

 

 


[1] Integra l'art. 8 della L.R. 14 settembre 1987, n. 37.