§ 3.2.44 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 8.
Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio - assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:26/02/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Vigenza del Piano regionale socio - assistenziale.
Art. 2.  Programma comunale d'intervento.
Art. 3.  Informazione e ricerca.
Art. 4.  Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini.
Art. 5.  Attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI.
Art. 6.  Contributi ai comuni per l'assunzione di operatori sociali.
Art. 7.  Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali.
Art. 8.  Interventi per l'adeguamento delle strutture socio - assistenziali agli standard del piano socio - assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988.
Art. 9.  Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione.
Art. 10.  Contributi in favore dei comuni e delle aziende USL per il trasporto degli handicappati.
Art. 11.  Provvedimenti urgenti e inderogabili.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 3.2.44 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 8.

Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio - assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio - assistenziali".

(B.U. 8 marzo 1999, n. 7).

 

Art. 1. Vigenza del Piano regionale socio - assistenziale.

     1. Il Piano regionale socio - assistenziale per il triennio 1998/2000, approvato dal Consiglio regionale in data 29 luglio 1998, assume quale riferimento e validità il triennio 1999/2001.

 

     Art. 2. Programma comunale d'intervento.

     1. [1]

 

     Art. 3. Informazione e ricerca.

     1. [2]

     2. [3]

     3. Gli oneri derivanti dall'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1988 - così come integrato dal precedente comma, i cui costi aggiuntivi sono valutati in lire 40.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 120.000.000 dall'anno 2000 gravano sul capitolo 12001/06.

 

     Art. 4. Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini.

     1. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27.

     2. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 30 e 14 settembre 1994, n. 43.

     3. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20.

     4. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per l'anno 1998.

     5. Per gli anni successivi l’importo è aggiornato con cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno [4].

     6. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.

     7. Con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, sono quantificate e trasferite ai comuni le risorse necessarie per:

     a) il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni;

     b) il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle aziende USL, trasferite ai comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto;

     c) il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto.

     8. La Regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.

     9. I comuni, attraverso il programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite.

 

     Art. 5. Attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI.

     1. Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie alle Province per lo svolgimento delle attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI sono assegnate alle stesse Province con vincolo di destinazione nella misura prevista per l'anno 1997.

     2. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre, dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999, 2000 e 2001.

     3. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1998 è disposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a valere sulle disponibilità del capitolo 12001/08 del bilancio 1999.

     4. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1999, 2000 e 2001 è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.

     5. Le Province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte e degli interventi realizzati in rapporto agli obiettivi programmati.

 

     Art. 6. Contributi ai comuni per l'assunzione di operatori sociali. [5]

     1. A decorrere dall'anno 1999, ai comuni che abbiano provveduto o provvedano all'assunzione di operatori sociali può essere concesso, ad integrazione del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988, una ulteriore quota di finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.

     2. Ai comuni che non hanno consolidato nei trasferimenti di cui al fondo previsto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 alcun contributo ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e che abbiano provveduto o provvedano nel corso del 1999 all'assunzione di operatori sociali può essere concesso un finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.

     3. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 2000 confluisce nel fondo di cui alla lettera e), dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993.

     4. A decorrere dall'anno 2001 i comuni che abbiano beneficiato, in tutto o in parte per almeno cinque anni, anche non consecutivi, del contributo per il convenzionamento di operatori sociali di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e non abbiano provveduto ad assumere nel proprio organico le figure di coordinamento e/o il personale occorrente per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali previsti dal citato articolo 55, cessano dal diritto a tale contributo con corrispondente riduzione del finanziamento attribuito ai sensi della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni.

     5. Per i comuni che si vengono a trovare nella condizione di cui al comma 4 gli oneri relativi alla prosecuzione delle convenzioni con gli operatori sociali sono posti a totale carico dei bilanci comunali.

 

     Art. 7. Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali.

     1. Per l'anno 1999 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

 

     Art. 8. Interventi per l'adeguamento delle strutture socio - assistenziali agli standard del piano socio - assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988.

     1. A partire dal 1999 e fatti salvi gli interventi già inseriti nei programmi pluriennali approvati, a valere sul capitolo 12001/02 del bilancio regionale, possono essere finanziati anche gli interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture socio - assistenziali già in funzione per il rispetto degli standard fissati dal piano socio - assistenziale e dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili e non programmate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, delibera il piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni e alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, a termini dell'articolo 47 della medesima legge regionale n. 4 del 1988.

     3. Il riparto dei finanziamenti, con riferimento alle disponibilità di bilancio come definite dal comma 2, avverrà nella misura del 60 per cento dello stanziamento annuale a favore dei comuni, e del restante 40 per cento a favore delle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, tenute presenti in particolare le prescrizioni di adeguamento disposte dagli enti competenti.

     4. L'erogazione del contributo non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile ed è subordinata alla presentazione della certificazione finanziaria e patrimoniale dell'ente richiedente.

     5. La concessione del contributo alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, è concesso alle seguenti condizioni:

     a) che le stesse siano convenzionate con almeno un comune da non meno di cinque anni o che assumano e dichiarino l'impegno a convenzionarsi con i comuni riservando a questo fine il 50 per cento della loro capienza per i cinque anni successivi alla concessione del citato contributo;

     b) che deliberino il vincolo di destinazione d'uso della struttura di venti anni per finalità socio assistenziali.

 

     Art. 9. Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione.

     1. [6]

 

     Art. 10. Contributi in favore dei comuni e delle aziende USL per il trasporto degli handicappati.

     1. Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall'articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è elevato, a decorrere dall'anno 1999, in misura non superiore a lire 13.000.

     2. Il contributo così come aggiornato dal comma 1 è concesso altresì alle aziende USL che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione.

     3. La maggiore spesa per l'aggiornamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è valutata in lire 500.000.000 annue (cap. 12001/01).

     4. Per gli anni successivi l'importo del contributo può essere aggiornato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11. Provvedimenti urgenti e inderogabili. [7]

     [1. Per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità quali l'affidamento di minori e di anziani disposte dai giudici o altre gravi emergenze documentate dai comuni, nonché per eventuali sopraggiunte esigenze derivanti da nuovi compiti trasferiti ai comuni con le presenti disposizioni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni.

     2. A valere sulle disponibilità del capitolo 12001/01, una quota non inferiore ad euro 2.550.000 annue è destinata all'attuazione del presente articolo [8].]

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 38.394.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 37.397.000.000 dall'anno 2000 fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In diminuzione:

 

12 - SANITA'

Cap. 12001/01

     Fondo regionale per i servizi socio assistenziali e per il finanziamento dei progetti obiettivo - quota risorse regionali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988 n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 11, comma 1, L.R. 26 aprile 1994, n. 27, art. 57, commi 4 e 5, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 69 e 70, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 42, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)

 

1999                  lire 34.694.000.000

2000                  lire 34.497.000.000

2001                  lire 34.597.000.000

 

Cap. 12001/07

     Contributi ai comuni per gli oneri di ricovero presso strutture socio

- assistenziali di utenti dimessi dai centri di riabilitazione (art. 56,

L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 68, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)

 

 

1999                   lire 3.700.000.000

2000                   lire 2.900.000.000

2001                   lire 2.800.000.000

 

 

In aumento:

 

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04020

     Fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport (L.R. 10 giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 6, comma 3, della presente legge)

 

2000                     lire 800.000.000

2001                     lire 800.000.000

 

 

Cap. 04020/03 - (N.I.) - 2.1.1.5.2.2.08.07 [5.01]

     Finanziamenti ai comuni per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici; per il trasporto di handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati, per rette di ricovero ed erogazione dei sussidi a persone affette da patologie psichiatriche (artt. 4, commi 1, 2, 3, 7 e 10, comma 1, della presente legge)

 

1999                  lire 34.600.000.000

2000                   ire 34.600.000.000

2001                  lire 34.600.000.000

 

 

Cap. 04020/04 - (N.I.) - 2.1.1.5.3.2.08.07 [05.01]

     Finanziamenti alle province per lo svolgimento delle attività socio - assistenziali (art. 5 della presente legge)

 

1999                   lire 1.877.000.000

2000                   lire 1.877.000.000

2001                   lire 1.877.000.000

 

 

12 - SANITA'

 

Cap. 12001/02 - (D.V.)

     Fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio - assistenziali e per il finanziamento dei progetti obiettivo - quota risorse regionali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 44, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, comma 10, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, e art. 8 della presente legge)

 

Cap. 12001/06

     Spese per la rilevazione e l'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio - assistenziali nonché per studi e ricerche sulle cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione sociale (art. 22, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e art. 57, comma 9, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 3 della presente legge)

 

1999                      lire 40.000.000

 

2000                     lire 120.000.000

2001                     lire 120.000.000

 

 

Cap. 12001/08

     Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale per i servizi socio assistenziali e per il finanziamento dei progetti obiettivo,

- quota risorse regionali (L.R. 25 novembre 1983, n. 27, art. 19, L.R. 8

maggio 1983, n. 11, artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104,

L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 19, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 65,

L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 45, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 6,

L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 19, comma 2, L.R. 1 ottobre 1993, n.

50, art. 43, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 12 dicembre 1994, n.

36, art. 56, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 68, L.R. 15 febbraio 1996, n.

9, L.R. 27 ottobre 1997, n. 31 e art. 5 della presente legge)

 

1999                   lire 1.877.000.000

 

     3. Agli oneri per gli anni successivi al 2001 si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce con i commi 1, 1 bis e 1 ter il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

[2] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

[3] Aggiunge il comma 3 bis dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 25 gennaio 1998, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[5] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l’art. 15 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[6] Sostituisce il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 25 gennaio 1998, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23.

[8] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.