§ 3.2.3 - L.R. 14 novembre 1956, n. 29.
Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:14/11/1956
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 19 [...]
Art. 2.      L'assegnazione dei contributi e fatta ai rappresentanti provinciali in Sardegna degli enti di cui all'art. 1, con decreto dell'Assessore al lavoro ed artigianato, d'intesa con l'Assessore alle [...]
Art. 3.      Nel far richiesta dei contributi gli istituti di patronato e di assistenza sociale debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgtv.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, e [...]
Art. 4.      Le spese relative fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1957.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1957.


§ 3.2.3 - L.R. 14 novembre 1956, n. 29.

Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 19 luglio 1947, n. 804, che svolgono nella Regione attività assistenziale a favore dei lavoratori, ad integrazione di quelle cui provvede direttamente lo Stato.

 

     Art. 2.

     L'assegnazione dei contributi e fatta ai rappresentanti provinciali in Sardegna degli enti di cui all'art. 1, con decreto dell'Assessore al lavoro ed artigianato, d'intesa con l'Assessore alle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante designato per ogni provincia dai suddetti enti, e nominata ogni tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La richiesta documentata dei contributi deve essere fatta sulla base dell'attività svolta in ciascuna provincia dagli enti interessati a partire da quella svolta nell'anno 1956.

 

     Art. 3.

     Nel far richiesta dei contributi gli istituti di patronato e di assistenza sociale debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgtv.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, e trasmettere all'Assessorato al lavoro ed artigianato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

 

     Art. 4.

     Le spese relative fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1957.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1957.