Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/04/1954 |
Numero: | 3 |
§ 3.1.6 - L.R. 2 aprile 1954, n. 3. [1]
Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.
Art. 1.
Per consentire la prima attivazione del funzionamento dei nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali di cui all'art. 1 della
Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, i nuovi reparti istituiti con fondi o contributi della Regione in ospedali e ambulatori già esistenti sono assimilati ai centri ospedalieri e ambulatoriali di nuovo impianto di cui alle leggi regionali sopracitate.
Art. 2.
Le amministrazioni degli enti che intendono giovarsi della presente legge, devono rivolgere la richiesta all'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, specificando i motivi per cui l'intervento viene domandato, e presentando un piano finanziario dettagliato circa l'impiego dei contributi richiesti e le modalità di amministrazione.
Art. 3.
I contributi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di questa, sentito il parere del Comitato Tecnico Sanitario regionale.
Art. 4.
Gli Enti sono obbligati a rendere conto dell'impiego dei contributi ricevuti, entro i termini fissati nel decreto di concessione.
Sull'impiego di tali contributi è data altresì facoltà all'Amministrazione regionale di disporre verifiche.
Art. 5.
La spesa farà carico al Cap. 90 del bilancio 1953 e a quello corrispondente per gli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 4 della