Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 21/11/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008 |
Art. 2. Modalità d'individuazione |
Art. 3. Contributo di solidarietà istituzionale |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.14.37 - L.R. 21 novembre 2008, n. 16.
Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008).
(B.U. 22 novembre 2008, n. 36)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 2. Modalità d'individuazione
1. I comuni beneficiari sono individuati, nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3. Contributo di solidarietà istituzionale
1. Il contributo di solidarietà istituzionale previsto dall'articolo 3 della
Art. 4. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000 per l'anno 2008, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2008 è introdotta la seguente variazione:
in diminuzione
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2008 euro 12.000.000
in aumento
UPB S04.03.002
Emergenza idrica ed eventi alluvionali – Investimenti
2008 euro 12.000.000
3. Le somme non impegnate nell'anno 2008 permangono nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno successivo.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.