§ 2.13.6 - L.R. 13 maggio 1976, n. 26.
Assunzione a tempo determinato di personale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.13 formazione professionale
Data:13/05/1976
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all art. 22 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, l'Amministrazione regionale, in deroga al divieto contenuto nel primo comma dell'art. 4 della L.R. [...]
Art. 2.      Il personale di cui all'articolo precedente dovrà essere scelto fra i soggetti che abbiano già prestato la loro opera nelle sedi periferiche site in Sardegna dell'Istituto nazionale per [...]
Art. 3.      La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 250.000.000, fa carico al fondo per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori che vi provvede [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.13.6 - L.R. 13 maggio 1976, n. 26.

Assunzione a tempo determinato di personale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

 

Art. 1.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all art. 22 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, l'Amministrazione regionale, in deroga al divieto contenuto nel primo comma dell'art. 4 della L.R. 16 maggio 1968, n. 28, può assumere, una volta soltanto, con contratto di lavoro a tempo determinato il personale insegnante strettamente indispensabile per l'espletamento dei corsi di formazione professionale già programmati per l'anno 1975-76 in misura non eccedente le 90 unità e per un periodo non superiore a 6 mesi.

 

     Art. 2.

     Il personale di cui all'articolo precedente dovrà essere scelto fra i soggetti che abbiano già prestato la loro opera nelle sedi periferiche site in Sardegna dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio ( E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

     La maggiore durata dell'incarico precedentemente svolto costituisce titolo preferenziale all'assunzione.

 

     Art. 3.

     La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 250.000.000, fa carico al fondo per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori che vi provvede anche con i mezzi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 della L.R. 6 gennaio 1976, n. 3.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.