Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 28/06/1996 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32, e loro successive modificazioni e integrazioni, iscritte in conto del cap. [...] |
Art. 2. 1. Per quanto disposto dall'art. 1, la denominazione del capitolo 10136/01 del bilancio della Regione, tabella M, stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione [...] |
Art. 3. 1. In favore dei lavoratori utilizzati nei progetti per lavori socialmente utili approvati ai sensi del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, e successive modificazioni, reiterazioni o [...] |
Art. 4. 1. L'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, è abrogato. |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.12.34 - L.R. 28 giugno 1996, n. 24.
Assegnazione dei fondi per lavori socialmente utili alla gestione della contabilità speciale denominata "Fondo sociale della Regione sarda", di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32, e loro successive modificazioni e integrazioni, iscritte in conto del cap. 10136/01 del bilancio della Regione per gli anni 1995 e successivi e destinate al Fondo per l'attivazione dei lavori socialmente utili, sono versate alla contabilità speciale denominata "Fondo Sociale della Regione Sarda", di cui alla
1. Per quanto disposto dall'art. 1, la denominazione del capitolo 10136/01 del bilancio della Regione, tabella M, stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è così modificata: "Somma da versare al Fondo sociale della Regione sarda di cui alla
1. In favore dei lavoratori utilizzati nei progetti per lavori socialmente utili approvati ai sensi del
1. L'articolo 4 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.