§ 2.11.4 - L.R. 22 novembre 1962, n. 19.
Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 cooperazione
Data:22/11/1962
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il Comitato è convocato dal suo Presidente quando questi lo ritiene opportuno, oppure dietro richiesta degli Assessori rappresentati nel Comitato o di almeno un terzo dei componenti.
Art. 6.      Le spese per il funzionamento del Comitato fanno carico al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci [...]


§ 2.11.4 - L.R. 22 novembre 1962, n. 19.

Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.

 

Art. 1. [1]

     E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione il Comitato tecnico regionale consultivo per la cooperazione.

 

     Art. 2. [2]

     Il Comitato è composto da:

     1) l'Assessore competente in materia di cooperazione;

     2) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di cooperazione;

     3) un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;

     4) un rappresentante dell'Assessorato all'industria e commercio;

     5) un rappresentante dell'Assessorato alla rinascita;

     6) un rappresentante della Federazione regionale dei Coltivatori diretti e un rappresentante dell'Unione regionale contadini e pastori;

     7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo ed un rappresentante per ciascuna organizzazione cooperativa a carattere regionale operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

     8) un rappresentante dell'Ente di sviluppo in agricoltura, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

     Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato competente in materia di cooperazione.

 

     Art. 3. [3]

     Il Comitato ha i seguenti compiti:

     1) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali, sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti regionali, interessanti la cooperazione, sui provvedimenti regionali a favore delle cooperative e dei Consorzi di cooperative, esclusi quelli previsti dalla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall'Assessore competente in materia di cooperazione;

     2) proporre provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di cooperazione.

 

     Art. 4. [4]

     I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati con la stessa procedura.

     Presidente del Comitato è l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione.

     Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

     Ai componenti del Comitato spettano le indennità stabilite dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

 

     Art. 5.

     Il Comitato è convocato dal suo Presidente quando questi lo ritiene opportuno, oppure dietro richiesta degli Assessori rappresentati nel Comitato o di almeno un terzo dei componenti.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti.

     Il Comitato delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 6.

     Le spese per il funzionamento del Comitato fanno carico al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 1975, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 1975, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 aprile 1975, n. 25.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 1975, n. 25.