§ 2.8.37 - L.R. 18 giugno 1973, n. 12.
Soppressione dell'Ente Sardo di Elettricità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:18/06/1973
Numero:12


Sommario
Art. 1.      L'Ente sardo di elettricità (EN.SA.E.) con sede in Cagliari, istituito con la legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, è soppresso a far data dal 90° giorno dell'entrata in vigore della presente [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale succede, dalla data di soppressione, all'Ente sardo di elettricità in tutti i rapporti giuridici, di cui l'Ente stesso è titolare, a carattere finanziario o [...]
Art. 3.      Al personale dipendente dall'Ente sardo di elettricità in servizio al 1° marzo 1973, e che ne faccia domanda entro il 30° giorno dall'entrata in vigore della presente legge è concesso di optare [...]
Art. 4.      Per la definizione dei rapporti correnti, l'amministrazione dell'Ente sardo di elettricità è affidata, dal giorno di entrata in vigore della presente legge e fino al termine previsto dall'art. 1 [...]
Art. 5.      Nel bilancio regionale per l'esercizio 1973, sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, i capitoli dell'entrata e della spesa necessaria per l'attuazione della presente [...]
Art. 6.      Le leggi regionali 17 novembre 1950, n. 61, 7 maggio 1953, n. 9, 18 maggio 1957, n. 17, 20 aprile 1956, n. 12, e 16 novembre 1960, n. 14, sono abrogate.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...]


§ 2.8.37 - L.R. 18 giugno 1973, n. 12.

Soppressione dell'Ente Sardo di Elettricità.

 

Art. 1.

     L'Ente sardo di elettricità (EN.SA.E.) con sede in Cagliari, istituito con la legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, è soppresso a far data dal 90° giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale succede, dalla data di soppressione, all'Ente sardo di elettricità in tutti i rapporti giuridici, di cui l'Ente stesso è titolare, a carattere finanziario o patrimoniale e negli obblighi e diritti, derivanti da contratti o convenzioni o all'Ente spettanti in forza di legge.

     Il patrimonio dell'Ente sardo di elettricità è trasferito al patrimonio della Regione.

 

     Art. 3.

     Al personale dipendente dall'Ente sardo di elettricità in servizio al 1° marzo 1973, e che ne faccia domanda entro il 30° giorno dall'entrata in vigore della presente legge è concesso di optare per il passaggio, a far data dalla soppressione dell'Ente, nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

     Il personale di cui al comma precedente sarà collocato nei predetti ruoli, eventualmente in soprannumero.

     Con legge regionale, da emanarsi entro il 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i criteri di equiparazione fra le posizioni di carriera del personale anzidetto con le posizioni corrispondenti delle carriere regionali, nonché le norme per la salvaguardia delle posizioni dello stesso personale acquisite in ordine al trattamento di previdenza.

 

     Art. 4.

     Per la definizione dei rapporti correnti, l'amministrazione dell'Ente sardo di elettricità è affidata, dal giorno di entrata in vigore della presente legge e fino al termine previsto dall'art. 1 per la soppressione, a un Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore alle finanze.

     Con la nomina del Commissario straordinario cessano anche le attribuzioni del Collegio sindacale dell'Ente sardo di elettricità, che si intende sciolto.

 

     Art. 5.

     Nel bilancio regionale per l'esercizio 1973, sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, i capitoli dell'entrata e della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     Le leggi regionali 17 novembre 1950, n. 61, 7 maggio 1953, n. 9, 18 maggio 1957, n. 17, 20 aprile 1956, n. 12, e 16 novembre 1960, n. 14, sono abrogate.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.