| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Sardegna | 
| Materia: | 2. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 2.6 pesca | 
| Data: | 29/04/1994 | 
| Numero: | 17 | 
| Sommario | 
| Art. unico. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare i tassi di contribuzione previsti nel regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 (che definisce i criteri e le [...] | 
§ 2.6.44 - L.R. 29 aprile 1994, n. 17.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 22 luglio 1991, n. 25 - Fermo temporaneo delle attività di pesca e adeguamento dei massimali di contribuzione previsti dalla legislazione regionale a favore della pesca e dell'acquacoltura.
     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare i tassi di contribuzione previsti nel 
dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti) per le iniziative previste dallo stesso regolamento.