§ 2.4.26 - L.R. 23 dicembre 1975, n. 63.
Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:23/12/1975
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire l'incremento della produzione della carne e in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia, l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 2.      Saranno concesse agevolazioni contributive e creditizie a favore delle cooperative di cui all'articolo 1 che, avendo per scopo la costruzione e la gestione di stalle sociali, di porcilaie e di [...]
Art. 3.      Per la realizzazione delle strutture di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente articolo 2, possono essere concessi contributi, anche integrativi, in conto capitale in misura pari al 60 per [...]
Art. 4.      Al fine di conseguire un incremento del reddito aziendale, possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 contributi in conto capitale in misura pari al 50 per cento della [...]
Art. 5.      Per gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 è altresì autorizzata, a valere sulle disponibilità recate da leggi vigenti, la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, sui mutui [...]
Art. 6.      Per la gestione degli impianti e dei locali di cui all'articolo 2, può essere concesso per i primi tre anni di esercizio degli stessi un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 50 [...]
Art. 7.      A favore delle cooperative indicate nell'articolo 2 può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. [...]
Art. 8.      La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata al rispetto delle direttive che l'Assessorato alla agricoltura e foreste emanerà in materia, dopo aver sentito la [...]
Art. 9.      L'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e conseguentemente il paragrafo 8.2 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la [...]
Art. 10.      A modifica di quanto previsto nelle premesse al Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, il Fondo di rotazione per l'incremento della produzione della carne in [...]
Art. 11.      Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse anche ad integrazione di analoghi benefici statali o comunitari.
Art. 12.      Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, è stabilito il limite di impegno di lire 130.000.000.
Art. 13.      Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:


§ 2.4.26 - L.R. 23 dicembre 1975, n. 63.

Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne.

 

Art. 1.

     Al fine di favorire l'incremento della produzione della carne e in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori a titolo principale, singoli o associati in cooperativa, le provvidenze indicate negli articoli successivi.

     Si considera a titolo principale l'imprenditore indicato al paragrafo 1.9 del Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

 

     Art. 2.

     Saranno concesse agevolazioni contributive e creditizie a favore delle cooperative di cui all'articolo 1 che, avendo per scopo la costruzione e la gestione di stalle sociali, di porcilaie e di centri di svezzamento e di ingrasso, realizzino le seguenti iniziative:

     a) la costruzione e la gestione degli stabilimenti sociali e l'acquisto delle relative attrezzature e pertinenze;

     b) il reperimento di soggetti da allevare o ingrassare negli stabilimenti sociali;

     c) la costruzione e la gestione di locali collettivi per il deposito di mangimi;

     d) l'approvvigionamento collettivo dei mangimi e la distribuzione degli stessi alle aziende associate;

     e) la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici.

     Le stesse agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse, limitatamente alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere c) e d), alle cooperative che gestiscono gli impianti sociali per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione delle strutture di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente articolo 2, possono essere concessi contributi, anche integrativi, in conto capitale in misura pari al 60 per cento della spesa ammessa.

     Per la realizzazione dei centri di svezzamento e di ingrasso di vitelli e di agnelli, promossa dalle cooperative di cui ai precedenti articoli, viene concessa la misura del contributo prevista, per le iniziative zootecniche dall'articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

     Delle provvidenze di cui al precedente comma beneficeranno, sino al limite suddetto, anche i destinatari di analoghi interventi della Comunità economica europea.

     I mezzi di trasporto occorrenti per lo svolgimento delle attività contemplate nelle lettere b) e d) del precedente articolo 2 sono ammessi a contributo nella misura massima del 35 per cento.

 

     Art. 4.

     Al fine di conseguire un incremento del reddito aziendale, possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 contributi in conto capitale in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa, per la costruzione di porcilaie a ciclo integrale comprese fra i 10 e i 40 posti scrofa.

 

     Art. 5.

     Per gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 è altresì autorizzata, a valere sulle disponibilità recate da leggi vigenti, la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, sui mutui integrativi, in misura pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo accordato.

     Le operazioni di mutuo avranno la durata massima di anni 20 comprensiva del periodo di preammortamento.

 

     Art. 6.

     Per la gestione degli impianti e dei locali di cui all'articolo 2, può essere concesso per i primi tre anni di esercizio degli stessi un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili, secondo i criteri e i parametri determinati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, previo parere del Comitato tecnico regionale dell'agricoltura.

 

     Art. 7.

     A favore delle cooperative indicate nell'articolo 2 può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 18 aprile 1974, n. 118.

     Detto concorso è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento - calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse a carico dei prestatari, la cui misura sarà uguale a quella prevista dalle leggi statali per le operazioni analoghe o, in assenza di previsione, sarà uguale a quella applicata per il credito di conduzione.

 

     Art. 8.

     La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata al rispetto delle direttive che l'Assessorato alla agricoltura e foreste emanerà in materia, dopo aver sentito la competente Commissione del Consiglio regionale.

     Alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei contributi in conto capitale, provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

     I medesimi Ispettorati provvedono alla concessione e alla liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti previsti nella presente legge.

     L'Assessorato all'agricoltura provvederà alla necessaria assegnazione dei fondi.

     Quando gli interventi si attuano nell'ambito di più province, la competenza viene determinata dall'Assessorato all'agricoltura.

 

     Art. 9.

     L'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e conseguentemente il paragrafo 8.2 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la medesima legge regionale, sono abrogati.

     La somma di lire 900.000.000 destinata agli interventi previsti nel paragrafo 8.2 del Piano di cui sopra, sarà trasferita, in un'unica soluzione, dal capitolo 26683 al capitolo 26692-sexies dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, istituito col successivo articolo 13.

 

     Art. 10.

     A modifica di quanto previsto nelle premesse al Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, il Fondo di rotazione per l'incremento della produzione della carne in Sardegna è da comprendere fra gli interventi da attuarsi in tutto il territorio della Regione.

 

     Art. 11.

     Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse anche ad integrazione di analoghi benefici statali o comunitari.

     L'Assessorato all'agricoltura stabilirà le opportune norme procedurali per l'applicazione della presente legge e provvederà al coordinamento degli interventi con le analoghe provvidenze comunitarie, statali o della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

     Art. 12.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, è stabilito il limite di impegno di lire 130.000.000.

     Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, in dipendenza del suddetto limite di impegno, sono determinate in lire 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

 

     Art. 13.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

Stato di previsione dell'entrata:

     Capitolo 21159 - Quota parte assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione del concorso negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale per le aziende agricole e le cooperative operanti nel settore zootecnico (art. 5, lett. b), legge 18 aprile 1974, n. 118), L. 886.400.000

     Capitolo 21160 - Quota parte assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione di contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative operanti nel settore zootecnico (art. 5, lett. c), legge 18 aprile 1974, n. 118), L. 433.200.000

Stato di previsione della spesa:

     Capitolo 26692 sexies - Contributi per la costruzione di stalle sociali, di porcilaie e di centri di svezzamento e di ingrasso, con l'acquisto delle relative attrezzature e pertinenze, per la costruzione di locali collettivi per il deposito di mangimi; per la costruzione di impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici; per la costruzione di porcilaie aziendali, L. 1.300.000.000

     Capitolo 26692 septies - Contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative di gestione e di servizio operanti nel settore zootecnico, L. 433.200.000

     Capitolo 26692 octies - Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento triennale previsti dall'articolo 5, lett. b), della legge 18 aprile 1974, n. 118, a favore delle aziende agricole e delle cooperative operanti nel settore zootecnico, L. 866.400.000

     Capitolo 26692 novies - Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio da concedere a favore delle cooperative di gestione e di servizio operanti nel settore zootecnico, L. 130.000.000

     A favore del capitolo 26692-sexies dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975 è stornata dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione, la somma di L. 400.000.000.

     Viene altresì stornata dallo stesso capitolo 17904 a favore del capitolo 26692 novies del medesimo stato di previsione la somma di L. 130.000.000.

     Le spese per l'attuazione della presente legge per l'anno 1975 graveranno sui capitoli 26692 sexies, 26692 septies, 26692 octies e 26692 novies, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

     Per gli anni successivi al 1975 e fino al 1979 le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 130.000.000 all'anno, graveranno sui capitoli corrispondenti al capitolo 26692-novies dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.