§ 2.1.29 - L.R. 18 maggio 1982, n. 11.
Disposizioni per l'organizzazione del servizio antincendi, per interventi di forestazione e di salvaguardia dei laghi salsi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:18/05/1982
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Per l'organizzazione del servizio antincendi nelle campagne, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comuni, di loro Consorzi, delle Comunità montane e dei Comprensori qualora i territori [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, a carico del capitolo 05054 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione [...]
Art. 3.      In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.1.29 - L.R. 18 maggio 1982, n. 11.

Disposizioni per l'organizzazione del servizio antincendi, per interventi di forestazione e di salvaguardia dei laghi salsi.

 

Art. 1.

     Per l'organizzazione del servizio antincendi nelle campagne, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comuni, di loro Consorzi, delle Comunità montane e dei Comprensori qualora i territori interessati raggiungano un indice di boscosità pari ad almeno il 10% o negli stessi siano presenti zone di alto interesse naturalistico.

     I relativi fondi sono messi a disposizione degli stessi enti, con carico ai capitoli 05040 e 04043 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi, secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 7 gennaio 1975, n. 1.

     Le attrezzature, i mezzi ed i materiali acquistati dai sopraindicati enti con i citati finanziamenti restano acquisiti al loro patrimonio.

     Possono essere trasferiti agli stessi enti, inoltre, attrezzature, mezzi e materiali acquistati direttamente dall'Amministrazione regionale.

     Per l'anno 1982 le spese da sostenere con carico al suddetto capitolo 05040, tramite gli enti indicati nel primo comma, devono essere contenute nell'importo di L. 1.500.000.000.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, a carico del capitolo 05054 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per il 1982, la spesa di lire 2.000.000.000 per la realizzazione di strutture fisse necessarie alla difesa dei boschi dagli incendi.

     I residui di stanziamento disponibili sul predetto capitolo, alla data del 31 dicembre 1981, possono essere impegnati entro l'anno finanziario 1982.

     Alla realizzazione delle predette opere può procedersi in economia.

 

     Art. 3.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna e limitatamente agli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1982 sono realizzati, anche per l'anno 1982, con le modalità previste dall'articolo 4 della stessa legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.