Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura - organizzazione |
Data: | 04/07/1958 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 2.1.10 - L.R. 4 luglio 1958, n. 12. [1]
Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.
Al fine di limitare lo squilibrio economico gravante, in dipendenza della insularità della Sardegna, sui prodotti agricoli destinati all'esportazione dall'Isola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sulle spese per i trasporti a favore di produttori associati in cooperative o di consorzi aventi specifici fini di tutela e di difesa della produzione ed operanti nel territorio della Sardegna.
I contributi di cui al comma precedente verranno concessi per i prodotti ottenuti nell'annata agraria 1959 - 1960 e fino al 30 giugno 1961.
I limiti degli interventi di cui all'articolo precedente, con specifica indicazione dei prodotti, dei periodi di tempo e delle misure dei contributi, sono stabiliti, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato Tecnico regionale per l'agricoltura.
Le richieste dei contributi devono essere fatte all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste da parte degli interessati ed esclusivamente per i generi di loro diretta produzione.
E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 il seguente capitolo «Cap. 141 bis - Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli».
A favore di detto capitolo viene stornata dal capitolo 141 del predetto stato di previsione la somma di lire 100 milioni.
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al citato capitolo 141 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dalla