§ 1.8.10 - L.R. 10 settembre 1993, n. 38.
Istituzione di una Commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:10/09/1993
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento interno, è costituita una Commissione speciale del Consiglio Regionale col compito di svolgere una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla [...]
Art. 2.      1. La Commissione speciale deve presentare al Consiglio, entro quattro mesi dalla sua costituzione, una relazione sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Sardegna e del [...]
Art. 3.      1. La Commissione speciale nello svolgimento della propria attività procede a forme di consultazione dei poteri locali, delle organizzazioni sociali e culturali, dei concessionari dei permessi [...]


§ 1.8.10 - L.R. 10 settembre 1993, n. 38.

Istituzione di una Commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Regione.

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento interno, è costituita una Commissione speciale del Consiglio Regionale col compito di svolgere una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Sardegna.

     2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da Consiglieri regionali, nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità dell'articolo 52 del Regolamento interno.

     3. La Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione speciale deve presentare al Consiglio, entro quattro mesi dalla sua costituzione, una relazione sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Sardegna e del patrimonio già dismesso da attività mineraria, con particolare riguardo al rispetto delle prerogative che derivano alla Regione dalla piena applicazione dell'articolo 14 dello Statuto, dalle disposizioni di polizia mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e successive modificazioni.

     2. Nella relazione la Commissione speciale deve formulare proposte per una piena tutela ai fini produttivi del patrimonio minerario per salvaguardare innanzitutto le finalità sociali e pubbliche del patrimonio minerario dismesso.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione speciale nello svolgimento della propria attività procede a forme di consultazione dei poteri locali, delle organizzazioni sociali e culturali, dei concessionari dei permessi di ricerca e di coltivazione mineraria e di cava.

     2. La Commissione speciale richiede, tramite il Presidente del Consiglio, alla Giunta regionale di fornire, tramite le strutture d'ufficio e operative della Regione medesima, tutti i dati e gli elementi conoscitivi ritenuti utili ai fini dell'indagine e della conseguente proposta di utilizzo sociale e produttivo del patrimonio minerario e del patrimonio dismesso da attività mineraria.