§ 1.5.72 – L.R. 26 febbraio 2004, n. 3.
Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 istituzione e modifica di comuni e circoscrizioni
Data:26/02/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1. 


§ 1.5.72 – L.R. 26 febbraio 2004, n. 3. [1]

Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali.

(B.U. 28 febbraio 2004, n. 7).

 

Art. 1.

     1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due Province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 44.