§ 1.4.16 - L.R. 2 dicembre 1971, n. 27.
Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:02/12/1971
Numero:27


Sommario
Art. 1.      I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di istituti, aziende o enti pubblici, nominati dall'Amministrazione regionale, restano in carica per la [...]
Art. 2.      La Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia, sulla base dei documenti, delle relazioni e di tutti gli atti che ha la facoltà e il potere di richiedere agli enti, [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.16 - L.R. 2 dicembre 1971, n. 27.

Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese.

 

Art. 1.

     I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di istituti, aziende o enti pubblici, nominati dall'Amministrazione regionale, restano in carica per la durata di un ciclo amministrativo e non possono essere riconfermati più di una volta.

     Anche i componenti per i quali organi della Regione provvedono a designazioni o intese non possono essere segnalati o graditi per più di due volte.

     I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di nomina regionale che, all'entrata in vigore della presente legge, siano in carica oltre i tempi fissati nel primo comma, dovranno essere sostituiti entro 90 giorni.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     La Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia, sulla base dei documenti, delle relazioni e di tutti gli atti che ha la facoltà e il potere di richiedere agli enti, istituti o aziende regionali, effettuerà un controllo annuale per verificare la rispondenza dell'attività dell'Ente alle linee politiche della Regione.

     A verifica avvenuta, la Commissione, ove lo ritenga opportuno, provvederà, con relazione scritta, a comunicare l'esito al Consiglio regionale.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 23 agosto 1995, n. 20.