Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 31/01/1956 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Il controllo sulle province e sui comuni è affidato agli organi regionali istituiti con la presente legge e si svolge nei modi e nei limiti dalla medesima determinati. |
Art. 2. |
Art. 3. Sono istituite nei capoluoghi di provincia, fatta eccezione per Cagliari, sezioni del Comitato di controllo sulle province e sui comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni provinciali |
Art. 4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con suo decreto alla costituzione delle Sezioni. |
Art. 5. Salvi i casi di sostituzione o di decadenza previsti dalla legge, i componenti elettivi del Comitato di controllo e delle relative Sezioni ai cui alla lettera b) degli artt. 2 e 4 rimangono in [...] |
Art. 6. Presso ciascuno degli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della [...] |
Art. 7. E' istituito alle dipendenze dell'Assessorato agli enti locali un servizio di vigilanza, affidato a funzionari della Regione di gruppo A o B, soprattutto col compito di assistenza e consulenza, [...] |
Art. 8. La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dalla presente legge è a carico della Regione. |
Art. 9. I presidenti degli organi di cui ai precedenti artt. 2 e 8, esplicano il controllo di legittimità deferito al Prefetto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in [...] |
Art. 10. Gli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge esplicano nei confronti delle province e dei comuni i controlli di legittimità, esclusi quelli di cui al 1° comma dell'art. [...] |
Art. 11. Per il controllo di merito ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, gli organi di controllo previsti negli artt. 2 e 3 della presente legge, ove riscontrino un [...] |
Art. 12. Per i controlli sui consorzi di comuni e province si applicano le norme stabilite per la provincia se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti quelle stabilite per il [...] |
Art. 13. Le deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e dai consorzi nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L.C. [...] |
Art. 14. Gli Assessori regionali competenti per materia esercitano i controlli sugli atti delle province e dei comuni attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali. |
Art. 15. Le pronunzie degli organi di controllo di cui alla presente legge sono provvedimenti definitivi. |
Art. 16. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al Cap. 41 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956 - conto residui e competenze - ed ai corrispondenti capitoli dei [...] |
Art. 17. Fino a quando non sarà costituito il Tribunale amministrativo regionale il membro effettivo del Comitato di controllo di cui alla lettera c) dell'art. 2 è un magistrato designato dal Presidente [...] |
Art. 18. Fino a quando non saranno insediati gli organi di controllo previsti dalla presente legge i controlli sulle province e sui comuni sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dalle leggi [...] |
§ 1.4.1 - L.R. 31 gennaio 1956, n. 36.
Controlli sulle province e sui comuni.
Il controllo sulle province e sui comuni è affidato agli organi regionali istituiti con la presente legge e si svolge nei modi e nei limiti dalla medesima determinati.
TABELLA B |
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CLASSIFICAZIONE DELLE PROVINCE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEL SEGRETARIO |
PROVINCIALE |
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================================================================== |
Classe della Popolazione del Qualifica del |
provincia comune capoluogo segretario |
================================================================== |
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1ª B fino a 250.000 Segretario generale |
abitanti di classe 1ª B |
1ª A oltre 250.000 Segretario generale |
abitanti di classe 1ª A |
E' istituito a Cagliari un Comitato di controllo sulle province e sui comuni.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall'Assessore agli enti locali o da un funzionario da lui delegato che lo presiede;
b) da sei esperti nelle discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
c) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso;
e) dal dirigente del servizio di ragioneria del Comitato.
Con lo stesso decreto vengono nominati:
a) un supplente del funzionario delegato alla Presidenza del Comitato dall'Assessore agli enti locali in persona di altro funzionario delegato dallo stesso Assessore;
b) tre supplenti nelle persone di tre esperti in discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
c) un supplente in persona di altro magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso.
I supplenti intervengono alle sedute rispettivamente in caso di impedimento del Presidente di cui alla lettera a) e dei corrispondenti membri effettivi.
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri elettivi e due membri supplenti. Rimangono eletti i sei effettivi ed i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti.
Per la validità delle pronuncie del Comitato si richiede l'intervento di almeno sei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono istituite nei capoluoghi di provincia, fatta eccezione per Cagliari, sezioni del Comitato di controllo sulle province e sui comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni provinciali [2].
Ai fini di un ulteriore decentramento con successive leggi regionali saranno istituite altre Sezioni con l'indicazione delle sedi e delle rispettive circoscrizioni.
Il Presidente della Giunta regionale provvede con suo decreto alla costituzione delle Sezioni.
Ogni Sezione è composta:
a) da un funzionario della Regione delegato dall'Assessore agli enti locali, che la presiede;
b) da sei esperti nelle discipline amministrative inscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla circoscrizione della Sezione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
e) da un magistrato della Sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della Sezione del Comitato di controllo, designato dal Presidente della Sezione del predetto Tribunale o, in mancanza, da un magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, d'intesa col presidente del Tribunale amministrativo regionale;
d) dal dirigente del servizio di ragioneria della Sezione.
Con lo stesso decreto vengono nominati:
a) un supplente del Presidente in persona di altro funzionario delegato dall'Assessore agli enti locali;
b) tre supplenti nelle persone di tre esperti nelle discipline amministrative inscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla circoscrizione della Sezione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;
c) un supplente in persona di altro magistrato della Sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della Sezione del Comitato di controllo, designato dal Presidente della Sezione del predetto Tribunale o, in mancanza, in persona di altro magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, di intesa col Presidente del Tribunale amministrativo regionale.
I supplenti intervengono alle sedute rispettivamente in caso di impedimento del Presidente di cui alla lettera a) e dei corrispondenti membri effettivi.
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due membri supplenti. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti.
Per la validità delle pronunzie delle Sezioni si applica l'ultimo comma dell'art. 2.
Salvi i casi di sostituzione o di decadenza previsti dalla legge, i componenti elettivi del Comitato di controllo e delle relative Sezioni ai cui alla lettera b) degli artt. 2 e 4 rimangono in carica fino al 90° giorno dell'insediamento del Consiglio regionale successivo a quello che li ha eletti.
Presso ciascuno degli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali.
E' istituito alle dipendenze dell'Assessorato agli enti locali un servizio di vigilanza, affidato a funzionari della Regione di gruppo A o B, soprattutto col compito di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle province e dei comuni.
La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dalla presente legge è a carico della Regione.
Ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo, che non siano funzionari della Regione, è corrisposta una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi con ulteriore provvedimento.
I presidenti degli organi di cui ai precedenti artt. 2 e 8, esplicano il controllo di legittimità deferito al Prefetto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle deliberazioni delle province e dei comuni non soggette a speciale approvazione.
L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere adottato in conformità del parere del Comitato o della Sezione entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali e con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.
Il termine suddetto rimane sospeso, se, prima della scadenza, l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della provincia o del comune, e degli elementi integrativi richiesti.
Gli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge esplicano nei confronti delle province e dei comuni i controlli di legittimità, esclusi quelli di cui al 1° comma dell'art. 9, ed i controlli di merito che le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa. Esercitano inoltre i poteri di controllo sostitutivo che le vigenti norme deferiscono parimenti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa.
Per il controllo di merito ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, gli organi di controllo previsti negli artt. 2 e 3 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono invitare, entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata, il Consiglio provinciale od il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di trenta giorni per la deliberazione di approvazione del bilancio. Decorsi tali termini la deliberazione diventa esecutiva.
I termini rimangono sospesi ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla provincia od al comune.
Ove il Consiglio provinciale od il Consiglio comunale confermino la deliberazione senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la medesima diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio all'organo di controllo della deliberazione stessa, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione; Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'art. 9 della presente legge.
Per i controlli sui consorzi di comuni e province si applicano le norme stabilite per la provincia se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti quelle stabilite per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del consorzio.
Ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a più province il controllo è esercitato dall'organo istituito per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.
Le deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e dai consorzi nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con
La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle province, ai comuni ed ai consorzi nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Gli Assessori regionali competenti per materia esercitano i controlli sugli atti delle province e dei comuni attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali.
I provvedimenti relativi sono adottati con decreto dell'Assessore competente, udito il parere degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
Il controllo di merito si esercita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 11 della presente legge.
Le pronunzie degli organi di controllo di cui alla presente legge sono provvedimenti definitivi.
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al Cap. 41 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956 - conto residui e competenze - ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Fino a quando non sarà costituito il Tribunale amministrativo regionale il membro effettivo del Comitato di controllo di cui alla lettera c) dell'art. 2 è un magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, che provvede pure alla designazione del membro supplente,
Uguale procedimento si segue per i membri delle sezioni del Comitato di controllo, di cui alla lettera c) dell'art. 4 [3].
Fino a quando non saranno insediati gli organi di controllo previsti dalla presente legge i controlli sulle province e sui comuni sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti dagli organi statali che attualmente li esercitano.
[1] Articolo così sostituito dalla
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Capoverso aggiunto dall'art. 2 della