§ 1.3.6 - L.R. 18 maggio 1951, n. 7.
Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1949, n. 8.
Art. 1.
Il termine fissato dall'art 5 della Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, prorogato con legge regionale 14 novembre 1950, n. 58, è ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione da emanarsi con apposita legge regionale.
Art. 2.
Il ricorso all'art. 5 della Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, deve essere limitato ai casi di assoluta ed effettiva necessità e solo a favore di quel personale, dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che, per capacità, competenza ed attitudini particolari, offra assoluta sicurezza e completa garanzia di alto rendimento e di efficiente utilità.
Art. 3.
Gli incarichi di cui all'art. 5 della Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 4.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951.