Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 25/10/1993 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. L'art. 57 della legge regionale n. 7 del 1979, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1992 è soppresso. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. La Tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 1979, come sostituita dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. 1. |
Art. 11. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 1.2.30 - L.R. 25 ottobre 1993. n. 52.
Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna).
1. L'art. 57 della
2. Sono si conseguenza soppressi i riferimenti all'articolo 57 contenuti negli articoli 54, 66, 71 bis e 72 della medesima
1. La Tabella A allegata alla
1. [8].
2. La norma di cui al comma 1 decorre dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'art. 25, comma 2, della
[2] Sostituisce l'art. 56 della
[3] Modifica ed integra l'art. 64 della
[4] Integra l'art. 8 della
[5] Modifica ed integra l'art. 39 della
[6] Sostituisce l'art. 40 della
[7] Modifica l'art. 44 della
[8] Integra l'art. 1, comma 1 bis, lett. d), numero 2), della