§ 1.2.30 - L.R. 25 ottobre 1993. n. 52.
Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:25/10/1993
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'art. 57 della legge regionale n. 7 del 1979, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1992 è soppresso.
Art. 4. 
Art. 5.      1. La Tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 1979, come sostituita dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1.
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.2.30 - L.R. 25 ottobre 1993. n. 52.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. L'art. 57 della legge regionale n. 7 del 1979, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1992 è soppresso.

     2. Sono si conseguenza soppressi i riferimenti all'articolo 57 contenuti negli articoli 54, 66, 71 bis e 72 della medesima legge regionale n. 7 del 1979.

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     1. La Tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 1979, come sostituita dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. [4]

 

     Art. 7. [5]

 

     Art. 8. [6]

 

     Art. 9. [7]

 

     Art. 10.

     1. [8].

     2. La norma di cui al comma 1 decorre dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 25, comma 2, della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[2] Sostituisce l'art. 56 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[3] Modifica ed integra l'art. 64 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[4] Integra l'art. 8 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[5] Modifica ed integra l'art. 39 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[6] Sostituisce l'art. 40 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[7] Modifica l'art. 44 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[8] Integra l'art. 1, comma 1 bis, lett. d), numero 2), della L.R. 7 aprile 1966, n. 2.