| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Sardegna | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta | 
| Data: | 25/10/1993 | 
| Numero: | 52 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. 1. L'art. 57 della legge regionale n. 7 del 1979, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1992 è soppresso. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. 1. La Tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 1979, come sostituita dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 1992, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge. | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. | 
| Art. 8. | 
| Art. 9. | 
| Art. 10. 1. | 
| Art. 11. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. | 
§ 1.2.30 - L.R. 25 ottobre 1993. n. 52.
Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali e designazione dei candidati mediante elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna).
     1. L'art. 57 della 
     2. Sono si conseguenza soppressi i riferimenti all'articolo 57 contenuti negli articoli 54, 66, 71 bis e 72 della medesima 
     1. La Tabella A allegata alla 
1. [8].
2. La norma di cui al comma 1 decorre dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'art. 25, comma 2, della 
[2] Sostituisce l'art. 56 della 
[3] Modifica ed integra l'art. 64 della 
[4] Integra l'art. 8 della 
[5] Modifica ed integra l'art. 39 della 
[6] Sostituisce l'art. 40 della 
[7] Modifica l'art. 44 della 
[8] Integra l'art. 1, comma 1 bis, lett. d), numero 2), della