§ 1.2.28 - L.R. 1 giugno 1993, n. 24.
Modifiche della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e norme sullo svolgimento dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:01/06/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse allo svolgimento dei referendum popolari indetti per l'anno 1993, in deroga ai limiti per l'effettuazione di lavoro straordinario, [...]
Art. 6.      1. I referendum popolari regionali indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 marzo 1993, n. 118, per domenica 20 giugno 1993, sono rinviati ad una domenica compresa tra il 1º [...]
Art. 7.      1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in lire 420.000.000 annue, gravano per l'anno 1993 sul capitolo 01034 dello stato di previsione della spesa della Presidenza [...]


§ 1.2.28 - L.R. 1 giugno 1993, n. 24.

Modifiche della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e norme sullo svolgimento dei referendum regionali.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse allo svolgimento dei referendum popolari indetti per l'anno 1993, in deroga ai limiti per l'effettuazione di lavoro straordinario, posti dalla vigente normativa emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento dei referendum compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili.

 

     Art. 6.

     1. I referendum popolari regionali indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 marzo 1993, n. 118, per domenica 20 giugno 1993, sono rinviati ad una domenica compresa tra il 1º ottobre ed il 30 novembre 1993.

     2. Il decreto di convocazione dei referendum di cui al comma 1 è emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in lire 420.000.000 annue, gravano per l'anno 1993 sul capitolo 01034 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta e, per gli anni successivi, sul medesimo capitolo 01034 relativamente ai referendum popolari e sul capitolo 01033 relativamente alle elezioni regionali e trovano copertura nei limiti degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli del bilancio pluriennale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 1, comma 6, della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[2] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[3] Modifica l'art. 69 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[4] Sostituisce l'art. 90 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.