| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Sardegna | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta | 
| Data: | 27/08/1992 | 
| Numero: | 16 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. | 
| Art. 8. | 
| Art. 9. | 
| Art. 10. | 
| Art. 11. | 
| Art. 17. | 
| Art. 18. | 
| Art. 19. | 
| Art. 20. | 
| Art. 21. 1. | 
| Art. 22. | 
| Art. 23. | 
| Art. 24. | 
| Art. 25. | 
| Art. 26. | 
| Art. 27. | 
| Art. 28. | 
| Art. 29. 1. L'articolo 61 della legge regionale n. 7 del 1979 è abrogato. | 
| Art. 30. | 
| Art. 31. | 
| Art. 32. | 
| Art. 36. | 
| Art. 37. | 
| Art. 38. | 
| Art. 41. | 
| Art. 42. 1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di [...] | 
§ 1.2.27 - L.R. 27 agosto 1992 n. 16.
Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna), già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, dalla legge regionale 10 marzo 1989, n. 10 e dalla legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, e norme sull'incompatibilità fra gli uffici di Consigliere e di Assessore regionale.
1. [1].
2. [1].
3. Gli Assessori regionali in carica alla entrata in vigore della presente legge devono, entro 30 giorni, optare tra l'ufficio di Consigliere regionale e l'ufficio di Assessore.
Artt. 12. - 16. [1]1
1. [1]6.
2. Il secondo comma del medesimo articolo è soppresso.
     1. L'articolo 61 della 
Artt. 33. - 35. [2]7
Artt. 39. - 40. [3]1
     1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo aggiornato della 
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della 
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della 
[1]1a Sostituisce l'art. 1 della 
[2] Sostituisce l'art. 2 della 
[3] Modifica ed integra l'art. 3 della 
[4] Modifica ed integra l'art. 12 della 
[5] Modifica l'art. 13 della 
[6] Modifica l'art. 14 della 
[7] Modifica l'art. 15 della 
[8] Modifica l'art. 17, comma 1, numero 5), della 
[9] Sostituisce l'art. 18, comma 1, punti 1) e 4), della 
[1]10 Sostituisce l'art. 19, comma 1, della 
[1]11 Aggiungono gli artt. 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies e 20 sexies alla 
[1]12 Sostituisce l'art. 21, comma 1, della 
[1]13 Sostituisce l'art. 24 della 
[1]14 Integra l'art. 25 della 
[1]15 Modifica l'art. 28 della 
[1]16 Sostituisce l'art. 29, comma 1, della 
[1]17 Sostituisce l'art. 30 della 
[1]18 Sostituisce l'art. 31 della 
[1]19 Sostituisce l'art. 32 della 
[2]20 Sostituisce l'art. 33 della 
[2]21 Sostituisce l'art. 43, comma 1, della 
[2]22 Sostituisce l'art. 52 della 
[2]23 Sostituisce l'art. 60 della 
[2]24 Sostituisce l'art. 63 della 
[2]25 Sostituisce l'art. 64 della 
[2]26 Modifica l'art. 71 della 
[2]27 Aggiungono gli artt. 71 bis, 71 bis e 71 ter, alla 
[2]28 Modifica l'art. 72 della 
[2]29 Aggiunge l'art. 77 bis alla 
[3]30 Modifica l'art. 78 della 
[3]31 Aggiungono l'art. 79 bis e 79 ter alla 
[3]32 Sostituisce l'art. 83 della