Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 27/08/1992 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. 1. |
Art. 22. |
Art. 23. |
Art. 24. |
Art. 25. |
Art. 26. |
Art. 27. |
Art. 28. |
Art. 29. 1. L'articolo 61 della legge regionale n. 7 del 1979 è abrogato. |
Art. 30. |
Art. 31. |
Art. 32. |
Art. 36. |
Art. 37. |
Art. 38. |
Art. 41. |
Art. 42. 1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di [...] |
§ 1.2.27 - L.R. 27 agosto 1992 n. 16.
Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna), già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, dalla legge regionale 10 marzo 1989, n. 10 e dalla legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, e norme sull'incompatibilità fra gli uffici di Consigliere e di Assessore regionale.
1. [1].
2. [1].
3. Gli Assessori regionali in carica alla entrata in vigore della presente legge devono, entro 30 giorni, optare tra l'ufficio di Consigliere regionale e l'ufficio di Assessore.
Artt. 12. - 16. [1]1
1. [1]6.
2. Il secondo comma del medesimo articolo è soppresso.
1. L'articolo 61 della
Artt. 33. - 35. [2]7
Artt. 39. - 40. [3]1
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo aggiornato della
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della
[1]1a Sostituisce l'art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 2 della
[3] Modifica ed integra l'art. 3 della
[4] Modifica ed integra l'art. 12 della
[5] Modifica l'art. 13 della
[6] Modifica l'art. 14 della
[7] Modifica l'art. 15 della
[8] Modifica l'art. 17, comma 1, numero 5), della
[9] Sostituisce l'art. 18, comma 1, punti 1) e 4), della
[1]10 Sostituisce l'art. 19, comma 1, della
[1]11 Aggiungono gli artt. 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies e 20 sexies alla
[1]12 Sostituisce l'art. 21, comma 1, della
[1]13 Sostituisce l'art. 24 della
[1]14 Integra l'art. 25 della
[1]15 Modifica l'art. 28 della
[1]16 Sostituisce l'art. 29, comma 1, della
[1]17 Sostituisce l'art. 30 della
[1]18 Sostituisce l'art. 31 della
[1]19 Sostituisce l'art. 32 della
[2]20 Sostituisce l'art. 33 della
[2]21 Sostituisce l'art. 43, comma 1, della
[2]22 Sostituisce l'art. 52 della
[2]23 Sostituisce l'art. 60 della
[2]24 Sostituisce l'art. 63 della
[2]25 Sostituisce l'art. 64 della
[2]26 Modifica l'art. 71 della
[2]27 Aggiungono gli artt. 71 bis, 71 bis e 71 ter, alla
[2]28 Modifica l'art. 72 della
[2]29 Aggiunge l'art. 77 bis alla
[3]30 Modifica l'art. 78 della
[3]31 Aggiungono l'art. 79 bis e 79 ter alla
[3]32 Sostituisce l'art. 83 della