Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.4 demanio e patrimonio |
Data: | 08/03/2007 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
§ VI.4.13 - L.R. 8 marzo 2007, n. 5.
Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006).
(B.U. 14 marzo 2007, n. 37).
1. L’articolo 20 della
“Art. 20. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto”;
b) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis. I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13”;
c) il comma 4 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri”.
[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della