§ VI.3.118 - L.R. 28 giugno 2007, n. 19.
Integrazioni all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, e all’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:28/06/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14)
Art. 2.  (Integrazione all’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7)


§ VI.3.118 - L.R. 28 giugno 2007, n. 19.

Integrazioni all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, e all’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici.

(B.U. 3 luglio 2007, n. 94)

 

Art. 1. (Integrazione all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14)

1. All’articolo 54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3 bis Le terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

 

     Art. 2. (Integrazione all’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7)

1. All’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n 332), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6 bis Il valore del canone di affrancazione deve altresì tenere conto dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato”.