§ VI.3.92 - L.R. 4 agosto 2004, n. 13.
Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:04/08/2004
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Approvazione del rendiconto 2003).
Art. 2.  (Entrate e spese di competenza).
Art. 3.  (Riepilogo entrate e spese di competenza).
Art. 4.  (Risultato della gestione di competenza 2003).
Art. 5.  (Situazione residui attivi).
Art. 6.  (Situazione residui di stanziamento al 31 dicembre 2003).
Art. 7.  (Situazione residui passivi propri al 31 dicembre 2003).
Art. 8.  (Fondo di cassa).
Art. 9.  (Risultato di amministrazione).
Art. 10.  (Residui passivi perenti).
Art. 11.  (Conto patrimoniale).
Art. 12.  (Modifica all'articolo 61 della l.r. 28/2001).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 86 della l.r. 28/2001).
Art. 14.  (Modifica all'articolo 96, comma 4, della l.r. 28/2001).


§ VI.3.92 - L.R. 4 agosto 2004, n. 13.

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003.

(B.U. 5 agosto 2004, n. 99 suppl.).

 

TITOLO I

NORME DI RENDICONTO

 

Art. 1. (Approvazione del rendiconto 2003).

     1. E' approvato l'allegato rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003 della Regione Puglia, secondo le risultanze esposte negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. (Entrate e spese di competenza).

     1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza risulta, dal conto consuntivo, determinato in euro 14.691.850.700,27, di cui euro 11.568.005.060,98 riscossi e versati ed euro 3.123.845.639,29 da riscuotere.

     2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2003 risulta, dal conto consuntivo, determinato in euro 13.009.950.596,55, esclusa la somma di euro 1.207.111.507,48 relativa ad impegni assunti su residui di stanziamento provenienti dagli esercizi 2002 e retro, di cui euro 11.135.815.734,59 pagati ed euro 1.874.134.861,96 da pagare.

 

     Art. 3. (Riepilogo entrate e spese di competenza).

     1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate e impegnate nell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Risultato della gestione di competenza 2003).

     1. Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2003 è determinato in euro 1.681.900.103,72, così costituito:

     A) totale accertamenti euro 14.691.850.700,27

     B) totale impegni: (con esclusione degli impegni per euro 207.111.507,48 su residui di stanziamento provenienti dagli esercizi 2002 e retro) euro 13.009.950.596,55

     Risultato della gestione di competenza 2003 euro 1.681.900.103,72 (1)

 

(1) Tale risultato, depurato dei residui di stanziamento determinati con riferimento al medesimo esercizio 2003 pari a complessivi euro 1.708.401.882,88 e incrementato dell'avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio 2002 e iscritto sulla competenza dell'esercizio 2003 pari a euro 857.956.093,35, fa emergere un avanzo di competenza netto finanziario di euro 831.454.314,19.

 

     Art. 5. (Situazione residui attivi).

     1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 sono definiti in euro 6.396.134.923,74, come di seguito determinati:

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Situazione residui di stanziamento al 31 dicembre 2003).

     1. I residui di stanziamento alla chiusura dell'esercizio 2003 sono definiti in euro 3.225.734.572,63, come di seguito determinati:

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Situazione residui passivi propri al 31 dicembre 2003).

     1. I residui passivi propri alla chiusura dell'esercizio 2003 sono definiti in euro 3.539.568.446,00, come di seguito determinati:

     (Omissis)

 

     Art. 8. (Fondo di cassa).

     1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2003 è determinato in euro 1.480.891.877,47 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal Tesoriere:

     (Omissis)

 

     Art. 9. (Risultato di amministrazione).

     1. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003 è determinato in euro 1.111.723.780,58 così costituito:

 

     Art. 10. (Residui passivi perenti).

     1. I residui passivi dichiarati perenti per l'esercizio finanziario 2003 sono determinati in euro 94.254.119,64 come da allegato alla presente legge.

     2. A termini dell'articolo 95 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni, è allegato alla presente legge l'elenco assestato dei residui dichiarati perenti negli esercizi dal 1993 al 2003.

 

     Art. 11. (Conto patrimoniale).

     1. Il conto generale del patrimonio per l'anno 2003 contenente gli elementi di cui all'articolo. 98 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato nelle seguenti risultanze complessive:

 

Totale attività

euro 8.164.299.093,37

Totale passività

euro 6.641.991.678,75

Saldo patrimoniale al 31 dicembre 2003

euro 1.522.307.414,62

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 61 della l.r. 28/2001).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

"1 bis. Al bilancio di previsione sono allegati, in apposito prospetto, le risultanze dei rendiconti dei suddetti enti ed organismi relative al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.".

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 86 della l.r. 28/2001).

     1. All'articolo 86 della l.r. 28/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la parola:"semestralmente" è sostituita dalla seguente: "trimestralmente";

     b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso entro e non oltre venti giorni dalla chiusura del trimestre, ad eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dell'ultimo trimestre che va reso entro il 28 febbraio del successivo esercizio finanziario.".

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 96, comma 4, della l.r. 28/2001).

     1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 96 della l.r. 28/2001 è abrogata.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.