Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 28/12/1993 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993, approvato con legge regionale n. 9 del 19.6.1993, sono introdotte le variazioni di cui [...] |
Art. 2. 1. Per le variazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 [...] |
Art. 3. 1. L'art. 15 della l.r. n. 9 del 19.6.1993 è soppresso. |
Art. 4. (Mutui per il risanamento della situazione debitoria). |
Art. 5. 1. Alla legge regionale «Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali», approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10.11.1993, sono apportate le [...] |
§ VI.3.32 - L.R. 28 dicembre 1993, n. 33.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.
(B.U. 28 dicembre 1993, n. 182 - Straord.).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993, approvato con legge regionale n. 9 del 19.6.1993, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato «A».
1. Per le variazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 risulta aumentato di lire 80.671.900.687 in termini di competenza e di lire 205.838.056.630 in termini di cassa, sia nella parte I - entrata che nella parte II - spesa.
1. L'art. 15 della l.r. n. 9 del 19.6.1993 è soppresso.
Art. 4. (Mutui per il risanamento della situazione debitoria).
1. In applicazione della
2. Al finanziamento della spesa autorizzata al I comma del presente articolo per l'ammontare complessivo di L. 1.505.472.746.947 si provvede mediante la contrazione di mutui con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi con riferimento al tasso ufficiale di sconto annuo e per una durata di ammortamento di 20 anni massimo, da contrarre a termini del 1° comma dell'articolo 20 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19.3.1993, n. 689.
3. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.
4. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 1994.
5. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui sopraddetti, valutati in L. 128,27 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, sarà posto a carico dei pertinenti capitoli da iscrivere nello stato di previsione delle spese di bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.
6. Per gli esercizi successivi il relativo onere troverà copertura nel bilancio pluriennale al settore di intervento 11 «accantonamenti oneri finanziari e rimborso prestiti».
1. Alla legge regionale «Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali», approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10.11.1993, sono apportate le seguenti integrazioni:
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
(Omissis)