Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 20/01/1992 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, è autorizzato l'esercizio [...] |
Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore [...] |
§ VI.3.21 - L.R. 20 gennaio 1992, n. 4.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.
(B.U. 24 gennaio 1992, n. 16 - Suppl. Straord.).
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come approvati con la
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. In applicazione dell'art. 50, terzo e quinto comma, della
3. La sospensione stabilita al precedente comma non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l'anno 1992, ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 25-6- 1991, n. 5.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.